C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Polisportiva Guazzino in opposizione alla sanzione disciplinare inflitta dal G.S.T. Regionale al Calciatore Pulcinelli Francesco.(C.U. n. 19 del 20/9/2018).

Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Polisportiva Guazzino in opposizione alla sanzione disciplinare inflitta dal G.S.T. Regionale al Calciatore Pulcinelli Francesco.(C.U. n. 19 del 20/9/2018).

Il Legale rappresentante della Polisportiva Guazzino chiede una “cospicua” riduzione della sanzione (squalifica per due mesi) che il G.S. ha comminato al Calciatore Francesco Pulcinelli con la seguente motivazione: “A fine gara stringeva molto forte la mano al D.G. insistendo nella stretta per circa cinque secondi, costringendo l’Arbitro a chiedere di lasciare la presa”. Il reclamante, riconoscendo che la stretta sia stata vigorosa, afferma che il quantificare il gesto ha carattere soggettivo “….tanto che l’arbitro non ha urlato di dolore.” Rileva inoltre che la distinta riconsegnata dal D.G. a fine gara non indicava la seconda ammonizione inflitta al calciatore, né l‟espulsione, per cui ipotizza che il G.S. abbia posto in relazione tale episodio con quello – più grave – che ha visto protagonista altro tesserato, aggravando, di conseguenza, la sanzione nei confronti del Pulcinelli. Il D.G., al quale è stato richiesto in sede istruttoria di precisare ulteriormente la vicenda, ha affermato che il Calciatore gli ha”…stretto fortemente la mano facendomi male” tanto da costringerlo a richiedergli ripetutamente (quattro, cinque volte) di lasciare la presa. Acquisiti tutti gli elementi il Collegio è in grado di decidere. Il comportamento tenuto dal Pulcinelli non è smentito dal reclamante il quale tende unicamente a ridurne la portata con motivazioni non condivisibili, gran parte delle quali inoltre del tutto irrilevanti agli effetti della sanzione quale, ad esempio, l‟eccezione relativa al non aver l‟Arbitro urlato per il dolore percepito, segno atto ad indicare, secondo la reclamante, che si è trattato semplicemente di una stretta vigorosa. Ancora, ininfluente è l‟osservazione relativa alla mancata annotazione della seconda ammonizione nella distinta riconsegnata a fine gara perché il provvedimento risulta regolarmente annotato sul rapporto di gara e, meno che mai lo è la presunta interazione con gli altri fatti, disciplinarmente rilevanti, sanzionati e non opposti per l‟assenza di qualsiasi nesso rilevabile tra le due decisioni assunte dal G.S.T.. Con riferimento alla principale eccezione sollevata, il Collegio osserva che la sensazione di dolore non è necessariamente accompagnata da “urla”, per cui agli effetti disciplinari è sufficiente che essa sia avvenuta per determinare l‟applicazione di una sanzione. A questo proposito l‟Arbitro ha dichiarato e confermato di aver provato dolore per cui l‟atto del Calciatore è da considerarsi un vero e proprio atto di violenza e, come tale, rientrante nella fattispecie prevista dalla lettera d) dell‟art. 19 del C.G.S. (squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara) che costituisce quindi il minimo edittale da applicare. La decisione impugnata, assolutamente fondata anche a mente di quanto previsto dall‟art. 35 del C.G.S., appare addirittura contenuta, ovvero ai limiti della “reformatio in peius”, in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto proditorio. Infatti, l‟atto di violenza è stato perpretato attraverso quello che costituisce un semplice atto di cortesia e saluto come, di norma, avviene al termine di una gara. Il reclamo è quindi inaccoglibile perchè la violazione contestata è fondata in punto di fatto e la decisione impugnata accettabile sotto il profilo dell‟entità della sanzione irrogata. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l‟incameramento della tassa ad esso relativa.

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