C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – Gara Academy Audace – Perignano (3-0) del 06.10.2018. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 15 dell’11 ottobre 2018 D.P. Livorno.
Gara Academy Audace – Perignano (3-0) del 06.10.2018. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 15 dell’11 ottobre 2018 D.P. Livorno.
Reclama l’A.S.D. G.S. Fratres Perignano avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Livorno: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE FRANCONI MICHELE (FRATRES PERIGNANO A.S.D.) Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica protestava a voce alta in direzione del D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante nel proprio gravame, sostiene che il proprio calciatore avrebbe cercato di allontanare un avversario ponendogli una mano sulla spalla senza particolare violenza con l’intento di allontanarlo in quanto quest’ultimo tentava di ritardare la ripresa del gioco ponendosi davanti al punto di battuta in occasione di una rimessa laterale. Al momento dell’intervento del D.G.., vista anche la qualifica di capitano, il Franconi avrebbe soltanto spiegato ad alta voce, accompagnando con dei gesti, la dinamica dell’azione, abbandonando, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, il terreno di gioco senza proteste né offese. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso conferma quanto già riportato nel proprio referto, in particolare ribadisce che il calciatore della Reclamente, in occasione di una rimessa laterale contesa, peraltro non di sua spettanza, aveva colpito l’avversario con uno schiaffo nella parte posteriore del collo. Conferma altresì che il calciatore del Perignano non aveva usato nei propri confronti alcun gesto violento né frasi offensive e che successivamente all’espulsione si allontanava senza protestare ulteriormente. Dall’esame degli atti consegue quindi che il Franconi ha certamente posto in essere una condotta violenta in danno di un avversario che deve essere perciò sanzionata con il minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett b) del C.G.S., mentre per quanto riguarda la condotta successiva risulta che lo stesso si sia limitato a porre in essere delle generiche proteste nei confronti dell’arbitro, giustificate anche dal ruolo di capitano che rivestiva ed evidentemente irrilevanti ai fini disciplinari, vista l’assenza, confermata anche dall’Arbitro, di gesti violenti od offese. Da ciò discende anche il venir meno dell’aggravante contestata dal G.S.T. in quanto, come noto, la qualifica di capitano rileva solo nei casi in cui una condotta disciplinarmente rilevante sia stata posta in essere in danno del D.G., cosa che, appunto, non si è verificata nel caso di specie. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica a tre gare effettive. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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