C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – Reclamo della U.S. Sporting Arno avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Salliu Francesco con una squalifica per quattro gare. C.U. n.25 dell’11- 10-2018.

Reclamo della U.S. Sporting Arno avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Salliu Francesco con una squalifica per quattro gare. C.U. n.25 dell’11- 10-2018.

Nel corso del 2 tempo della gara “ Sporting Arno – Scandicci “ valevole per il campionato “ giovanissimi Regionale” il tesserato in oggetto , a gioco fermo, calciava il pallone volontariamente verso la porta avversaria, colpendo di striscio l’arbitro ad un fianco ma senza procurargli dolore. Per tale condotta veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale motivo veniva sanzionato con una squalifica per quattro gare. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società dello Sporting Arno. Quest’ultima sottolinea come lo stesso arbitro, nel suo rapporto gara, considera il calcio al pallone un gesto maldestro che solo casualmente finiva per colpirlo ma soltanto di striscio. La reclamante chiede inoltre di essere ascoltata. In data 26/10/2018 si presentava davanti a questa Corte di Appello Sportiva Territoriale il sig. Mattioli Roberto in rappresentanza dello Sporting Arno come da giusta delega. Dopo aver illustrato i motivi del provvedimento contestato, veniva data lettura del supplemento del rapporto arbitrale. Quest’ultimo afferma che il giocatore in questione calciava volontariamente il pallone verso la porta avversaria , con il gioco già fermo e, trovandosi lungo la traiettoria veniva colpito di striscio sul fianco senza accusare alcun dolore. Il rappresentante della società dopo la lettura del supplemento sosteneva che il pallone veniva scagliato verso la porta e non deliberatamente verso il D.G. Per tale motivo la sanzione pare eccessiva e meritevole di una congrua riduzione. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti del procedimento e ascoltato la reclamante, ritiene confermati i fatti contestati al tesserato in questione. Ritiene altresì meritevole di accoglimento il reclamo, stante l’evidente involontarietà del gesto del tesserato in questione. Infatti quest’ultimo calcia istintivamente il pallone verso la porta avversaria, come gesto di stizza per una decisione tecnica non condivisa. Ma come si evince dagli stessi rapporti arbitrali manca la volontà di colpire il D.G. Pertanto la condotta del calciatore può essere rubricata come gravemente irriguardosa e per tale motivo sanzionata con una squalifica di Due gare. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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