C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal Signor Arsenio Lombardi, Presidente della Società Polisportiva Ginestra, contro i provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale di Firenze nei suoi confronti (inibizione fino al 19/2/2019) e nei confronti del Signor Maouedi Billal, allenatore tesserato per la medesima Società (squalifica fino al 19/6/2019). C.U. n. 11 del 19/9/2018.

Reclamo proposto in proprio dal Signor Arsenio Lombardi, Presidente della Società Polisportiva Ginestra, contro i provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale di Firenze nei suoi confronti (inibizione fino al 19/2/2019) e nei confronti del Signor Maouedi Billal, allenatore tesserato per la medesima Società (squalifica fino al 19/6/2019). C.U. n. 11 del 19/9/2018.

Il G.S. Territoriale di Firenze ha assunto i provvedimenti indicati in premessa con le seguenti motivazioni: - Lombardi Arsenio, “Entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendo il D.G.. Allontanato, lanciava verso lo stesso la bandierina profferendo, nel contempo, frase irriguardosa”.

- Maouedi Billal, “Entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendo e minacciando il D.G.. Allontanato reiterava le offese e le minacce. A fine gara profferiva frase blasfema unitamente a nuove offese e minacce. Di poi puntava una mano sul petto dell’arbitro, spingendolo, persistendo nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio in altre diverse e distinte circostanze”. Con sintetico reclamo il Presidente Lombardi contesta sia il provvedimento emesso nei propri confronti, sia quanto addebitato all’Allenatore, negando per entrambi che i fatti si siano svolti nei modi indicati dal D.G. e come tali assunti dal G.S.T. a base delle delibere pronunciate. In particolare, per quanto lo riguarda, afferma di essersi rivolto al D.G. per chiedere quale fosse il motivo della sua espulsione e ricevutane risposta negativa avrebbe “semplicemente posato la bandierina a terra fuori dal campo” allontanandosi. Con riferimento al comportamento dell’Allenatore Maouedi Billal, nega le invettive che questi avrebbe rivolto al D.G., ed anche lo spintonamento contestatogli definendo l’atteggiamento da questi tenuto come “non consono alla propria qualifica”. Il reclamo si conclude con le richieste di “revisione” delle sanzioni contestate e di audizione per entrambi i Tesserati sanzionati. Avutane facoltà, il Signor Lombardi interviene e, previa cognizione del contenuto del supplemento reso dal D.G., descrive ancora una volta i fatti ribadendo integralmente le motivazioni difensive già esposte con il reclamo. Passando a decidere il Collegio rileva che il rapporto di gara è estremamente chiaro nel descrivere quale sia stato il comportamento del Presidente Lombardi, che nell’occasione rivestiva l’incarico di Assistente dell’Arbitro, riportando con assoluta precisione sul rapporto di gara – debitamente confermato in sede di supplemento – quali siano state le frasi offensive rivoltegli dal Tesserato sia prima che dopo l’espulsione dal campo. Il D.G. conferma inoltre che la bandierina è stata “lanciata” e non “posata” a terra, gesto che, oltre che avere evidente carattere irriguardoso e/o offensivo, può essere indice di potenzialità lesiva. Nella determinazione delle sanzioni la Commissione non può non tener conto del fatto che gli episodi contestati sono avvenuti nell’ambito del Campionato Giovanissimi, ovvero nel corso di una gara riservata a ragazzi dodicenni ai quali non viene in tal modo insegnato quel “fair play” che deve connotare l’attività sportiva in generale e quella dei ragazzi in modo particolare. Per quanto attiene la posizione dell’Allenatore, il Collegio rileva di non potersi pronunciare sulla parte di reclamo che lo riguarda. Infatti il reclamo è sottoscritto unicamente dal Presidente che, in quanto inibito sia pure temporaneamente, non ha la rappresentanza della Società ed è pertanto soggetto privo dell’interesse a reclamare previsto dall’art.33, comma 1, del C.G.S.. Confermati i fatti, la decisione impugnata deve essere quindi esaminata esclusivamente sotto il profilo dell’entità della sanzione comminata, che appare suscettibile di modifica, non essendo del tutto chiaro se il lancio fosse volontariamente indirizzato verso il D.G. allo scopo di recargli nocumento o, piuttosto, si sia trattato di un gesto di stizza compiuto per l’espulsione di cui non è riuscito a conoscere il motivo. Il dubbio non può che tornare a vantaggio del Tesserato sanzionato in virtù del principio “In dubio pro reo”. “ P.Q.M. la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto infligge al Signor Arsenio Lombardi la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e così fino al 19/12/2018. Dichiara inammissibile la parte di reclamo relativa alla posizione dell’Allenatore Mouadi Bilal. La tassa va restituita.

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