C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 08/11/2018 – Delibera – Reclamo della USD Paganico avverso dec. del GS territoriale delegazione di Siena. Squalifica Berti Mirko per 4 gg. (C.U 16 del 17.10.2018)
Reclamo della USD Paganico avverso dec. del GS territoriale delegazione di Siena. Squalifica Berti Mirko per 4 gg. (C.U 16 del 17.10.2018)
“per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario durante una fase di giuoco ma con palla lontana . Sanzione aggravata perché capitano” La motivazione del GS , integralmente riportata , viene in questa sede anche se non disconosciuta ,ridimensionata nei fatti dalla soc. Paganico tanto da chiedere una riduzione della sanzione (4 gg). Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. L’art.33 comma Codice di Giustizia Sportiva recita ;”I reclami e i ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere motivati e trasmessi ….(omissis ). Nel caso in esame il gravame trasmesso via fax , è privo di sottoscrizione. La sottoscrizione è requisito essenziale perché l’atto/reclamo possa sviluppare i poteri che gli sono conferiti . La mancanza della sottoscrizione lo rende inefficace ai fini che gli sono propri. PQM la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’acquisizione della tassa prevista.
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