C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – 16 stagione sportiva 2018/2019 Reclamo proposto A.D. Valdinievole Montecatini in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. ha squalificato, fino al giorno 08.01.2018 (due mesi e mezzo), l’allenatore Marselli Davide. (C.U. n. 27/2018).

16 stagione sportiva 2018/2019 Reclamo proposto A.D. Valdinievole Montecatini in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. ha squalificato, fino al giorno 08.01.2018 (due mesi e mezzo), l’allenatore Marselli Davide. (C.U. n. 27/2018).

Il comportamento tenuto dall‟allenatore Davide Marselli, reo di essere stato „Allontanato per vivaci proteste ed offese verso la terna arbitrale, alla notifica si opponeva al provvedimento e quindi rivolgeva ad un A.A. frase intimidatoria. Lasciava definitivamente il campo persistendo nel proprio contegno offensivo‟, quale risulta dal provvedimento indicato in epigrafe, ha indotto il G.S.T. a squalificare il suddetto tesserato fino all'08 gennaio 2019. Detto provvedimento viene tempestivamente impugnato dalla Società Valdinievole Montecatini, la quale contesta gli addebiti mossi neri confronti del proprio tesserato Davide Marselli, fornendo, tramite il proprio legale rappresentante, una diversa versione dei fatti; in particolare, la reclamante evidenzia il fatto che la partita fosse una competizione fra squadre di pari livello e di „alta classifica‟, entrambe impegnate per l‟ottenimento di un risultato comunque importante nel quadro complessivo della stagione; che detta partita si è conclusa con un risultato finale sfavorevole per la stessa reclamante e con alcune decisioni di gara prese dal direttore di gara quanto meno discutibili; che in tale contesto deve essere inquadrata la condotta del tecnico, Davide Marselli, il quale, dopo l‟ennesima opinabile decisione arbitrale, si è „limitato ad un amaro quanto sicuramente „vivace‟ sfogo di natura squisitamente tecnica‟ escludendo recisamente di essersi abbandonato a condotte offensive e minacciose nei confronti delle terna arbitrale, così come indicate nel provvedimento disciplinare impugnato; che, in ogni caso, anche ad voler considerare come minacciosa la condotta del tecnico, la stessa risulterebbe concretamente generica, soprattutto, offensivamente inconsistente oltre che priva di volontà effettivamente lesiva, poiché nel caso in questione non vi è traccia di un gestualità violenta da parte del Marselli, né di un contatto fisico o di una minaccia, né, infine, di un‟offesa. Evidenzia altresì la reclamante, ricordando il carattere privilegiato riconosciuto alle dichiarazioni arbitrali dalle Carte Federali, che la sanzione inflitta appare del tutto sproporzionata e ingiustificatamente afflittiva in ragione della natura, della rilevanza e dell‟effettività dei fatti così come sopra narrati. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica inflitta. Con premessa di carattere generale la Corte deve ancora una volta ricordare che, nell‟assumere i provvedimenti di carattere disciplinare che le sono propri, essa deve tenere conto delle risultanze degli atti di gara il cui carattere di prova privilegiata, disposto dalla normativa vigente, è principio costantemente osservato da tutti gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsiasi grado. Tale norma può essere derogata unicamente in presenza di eventi probatori certi, aventi carattere contrario, che possano eventualmente emergere nell‟ambito del procedimento disciplinare sportivo.

Nel corso della camera di consiglio la Corte ha esaminato il contenuto degli atti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto), procedendo a verificare, in particolare, a fronte delle contestazioni mosse dalla reclamante, la congruità e la non opacità del narrato arbitrale, attività all‟esito della quale la Corte non può che rilevare la coerenza della dinamica fattuale esposta e, conseguentemente, la legittimità dell‟impianto motivazionale posto dal G.S.T. a fondamento del provvedimento impugnato. Ciò in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, le risultanze processuali affermano che il Marselli all‟atto della protesta ha tenuto una condotta offensiva all‟indirizzo della terna arbitrale; si è opposto al provvedimento di allontanamento adottato dal direttore di gara ritardando la ripresa del gioco; ha pronunciato all‟indirizzo dell‟A.A. una frase intimidatoria, persistendo nel proprio atteggiamento al momento di lasciare il terreno di giuoco. Osserva il giudicante che in relazione ai comportamenti tenuti dal Marselli non possano trovare ingresso, in funzione di una riduzione dell'entità della sanzione inflitta, circostanze attenuanti, dovendosi invero semmai ricordare che l‟allenatore svolge un ruolo e riveste una figura che dovrebbe fornire il buon esempio. La Corte pertanto, per quanto fin qui dedotto, conferma la fondatezza della decisione impugnata, sia in punto di fatto sia sotto l‟entità della sanzione inflitta. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Valdinievole Montecatini avverso la squalifica inflitta a Davide Marselli fino all‟08.01.2019 (due mesi e mezzo). Dispone l‟addebito della tassa di reclamo.

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