C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – Reclamo della USD San Paolino Caritas avverso dec. del GS territoriale delegazione di Firenze. Squalifica Fani Andrea per 6 gg. (C.U 17 del 31.10.2018)

Reclamo della USD San Paolino Caritas avverso dec. del GS territoriale delegazione di Firenze. Squalifica Fani Andrea per 6 gg. (C.U 17 del 31.10.2018)

 “espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del dg , alla notifica del provvedimento reiterava la condotta e di poi offendeva l‟arbitro mentre usciva dal terreno di gioco . Al momento del rientro negli spogliatoi dava un calcio ad una porta . Successivamente a fine partita si dirigeva verso l‟arbitro con fare minaccioso “ La motivazione del GS , integralmente riportata , viene in questa sede anche se non disconosciuta ,ridimensionata nei fatti dalla soc. San Paolino tanto da chiedere una riduzione della sanzione (6 gg). Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. L‟art.33 comma Codice di Giustizia Sportiva recita ;”I reclami e i ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere motivati e trasmessi ….(omissis ). Nel caso in esame il gravame trasmesso via fax , è privo di sottoscrizione. La sottoscrizione è requisito essenziale perché l‟atto/reclamo possa sviluppare i poteri che gli sono conferiti . La mancanza della sottoscrizione lo rende inefficace ai fini che gli sono propri. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l‟acquisizione della tassa prevista.

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