C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 22 del 14.11.2018 Reclamo dell’allenatore Giannoni Gian Luca avverso la squalifica inflittagli dal G.S. Livorno fino al 24.12.2018 (un mese e mezzo).

Oggetto: C.U. n. 22 del 14.11.2018 Reclamo dell’allenatore Giannoni Gian Luca avverso la squalifica inflittagli dal G.S. Livorno fino al 24.12.2018 (un mese e mezzo).

 Reclama il sig. Giannoni Gian Luca avverso la squalifica inflitta al medesimo dal Giudice Sportivo Livorno fino al 24.12.2018 (un mese e mezzo), con la seguente motivazione:“entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo frasi irriguardose verso il d.g.”. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato negando di essere entrato nel terreno di giuco e di aver proferito le frasi di protesta riportate nel referto di gara. Precisa inoltre che dal tenore del referto arbitrale non emerge un atteggiamento scorretto nei confronti del direttore di gara, tale da giustificare un periodo di squalifica così prolungato. Contesta, comunque, l‟entità della squalifica inflitta poiché sproporzionata rispetto ai fatti, alla luce peraltro del fatto che non vi è stato alcun indebito ingresso sul terreno di giuoco. Chiede, pertanto, „la riforma totale e conseguente annullamento della squalifica in oggetto, per genericità dei contenuti del referto arbitrale‟ o, in subordine, „la riforma parziale e conseguente riduzione del periodo di squalifica, per genericità dei contenuti del referto arbitrale e conseguentemente mancanza di certezza circa lo svolgimento dei fatti in oggetto‟. La Corte, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. La ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante cozza con quella riportata dal direttore di gara, sia nel referto di gara che nel supplemento di rapporto. Tale considerazione non può che andare a discapito della validità delle affermazioni sostenute dalla reclamante, quantomeno relativamente ai fatti controversi, in virtù del carattere fidefacente riconosciuto dalle Carte Federali alle dichiarazioni arbitrali. Le risultanze arbitrali contenute nel supplemento di rapporto confermano, infatti, integralmente ed in modo preciso, chiaro ed inequivoco quanto già riportato nel primo referto, con ciò cristallizzando la responsabilità dell'allenatore in relazione agli addebiti contestati e, in particolare, per aver lo stesso fatto indebitamente ingresso sul terreno di giuoco ed espresso all'indirizzo del direttore dell'arbitro frasi dal chiaro tenore irriguardoso; tutto ciò in palese violazione dei principi sanciti dalla normativa federale.

Dal punto di vista dell‟entità della squalifica, la Corte non può fare a meno di rilevare che il giudizio di congruità della sanzione non può prescindere dall‟applicazione dei criteri e dei parametri costantemente seguiti e applicati in fattispecie similari, e del fatto che – evidentemente – le condotte contestate al Giannoni devono essere collocate nell‟ambito di un unico contesto, così da poter beneficiare lo stesso degli effetti derivanti dall'applicazione del c.d. principio della continuazione della condotta. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - accoglie il reclamo e per l‟effetto riduce la squalifica inflitta all‟allenatore Giannoni Gian Luca al 14.12.2018; - ordina non disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.

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