C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – Reclamo della Polisportiva Prato Nord A.S.D. avverso l’esito della gara disputata in data 12/11/2018 Vernio – Prato Nord (CU 23 del 21.11.2018)

Reclamo della Polisportiva Prato Nord A.S.D. avverso l’esito della gara disputata in data 12/11/2018 Vernio – Prato Nord (CU 23 del 21.11.2018)

Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione, da parte del G.S.T., di infliggere la perdita della gara; i fatti si riferiscono alla competizione esterna disputata contro la società Vernio in data 12/11/2018 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: “Gara del 10/11/2018 VERNIO - PRATO NORD A.S.D. Il G.S.T sciogliendo la riserva contenuta nel CU n. 22 del 14.11.2018, ha adottato le seguenti decisioni: Visti gli atti ufficiali di gara e i relativi supplementi arbitrali dai quali si evince che il D.G., al minuto 42 del Secondo Tempo, ha emesso tre fischi nell'intento di attirare l'attenzione dei giocatori, richiamando di poi i capitani delle rispettive squadre per comunicare loro la temporanea sospensione della gara, a causa di momentanei disordini accaduti sul terreno di gioco. Il D.G., trascorsi circa dieci minuti dalla sospensione della gara, richiamava i rispettivi capitani per comunicare loro l'imminente ripresa della gara. A questo punto, il capitano della Soc. PRATO NORD ASD, riferiva all'arbitro dell'impossibilità di far rientrare in campo i suoi compagni di squadra, poiché gli stessi avevano già provveduto a fare la doccia e cambiarsi, di fatto rinunciando, quindi, a proseguire la gara. - Visto l'art. 53, n. 2 e 7 delle NOIF; INFLIGGE: Alla Soc. PRATO NORD ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, un punto di penalizzazione, nonché l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) quale prima rinuncia.”. Nel reclamo, la società Prato Nord eccepisce che al 42esimo del secondo tempo, a causa di una rissa iniziata dagli avversari - con tanto di intervento dei dirigenti delle due panchine – l'arbitro “emetteva tre fischi e dichiarava la partita definitivamente sospesa”. Mentre i giocatori del Prato Nord rientravano negli spogliatoi giocatori e dirigenza locale avrebbero protestato violentemente giungendo ad intimidire il D.G. per convincere il medesimo a riprendere una partita che (anche loro) ritenevano definitivamente conclusa. Dopo circa 30/40 minuti il Capitano Priami, informato dall'arbitro della intenzione di riprendere il gioco, dichiarava di non poterlo fare poiché alcuni giocatori si erano già allontanati. Per tale ragione la società conclude chiedendo l'annullamento della perdita della gara e che la medesima venga ripetuta. Il reclamo non può essere accolto. Preliminarmente deve rilevarsi che la richiesta di essere ascoltati personalmente deve essere necessariamente inserita nel corpo del reclamo come previsto dall'art. 36 C.G.S. - titolato Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello territoriale - punto 6) che recita: “Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori. Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo[...]”. Pertanto le richieste pervenute da parte della società ricorrente – successive alla proposizione del reclamo – devono essere considerate tardive. Entrando nel merito della vicenda occorre rilevare che la granitica affermazione sulla quale sembra consolidarsi il reclamo - e cioè “dichiarava la partita definitivamente sospesa” - non sembra essere sorretta dalla ricostruzione dell'arbitro che non ha mai affermato di aver posto termine all'incontro. Infatti nei due distinti supplementi resi al G.S. lo stesso precisa: “notificavo di aver sospeso temporaneamente la gara”. L'arbitro conferma parzialmente la ricostruzione ipotizzata nel reclamo attestando sia l'attribuzione della genesi della rissa a carico dei giocatori del Vernio sia l'atteggiamento violento e minaccioso dell'allenatore Bartoli Massimo e di un dirigente (Aguzzi Walter) che successivamente si sarebbe qualificato come carabiniere. Non assume alcun rilievo il numero di fischi emesso poiché le norme richiamano l'uso del fischietto esclusivamente come metodo per richiamare l'attenzione dei tesserati sulle decisioni del D.G. non stabilendo alcun significato specifico a nessun tipo di utilizzo.

Inoltre l'arbitro attesta: “Trascorsi circa 10 minuti, e sollecitato dal Dirigente del Prato Nord Sig. Brigandì angelo il quale mi chiedeva che cosa avrei fatto, lo pregavo di mandarmi il suo capitano e quello del Vernio. Venivano nel mio spogliatoio i due capitani da soli e gli notificavo che avrei ripreso la gara visto che la situazione era tornata ad essere gestibile. A questo punto il capitano del Prato Nord Sig. Pettoruti Matteo, si rifiutava di entrare in campo dato che i sui giocatori avevano già fatto la doccia e si erano già rivestiti.” Deve inoltre rammentarsi che l'art. 35 del C.G.S., titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali” conferisce credibilità granitica alla ricostruzione arbitrale stabilendo che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Dunque, contrariamente a quanto dedotto nell'impugnazione, la società non aveva nessuna certezza sul fatto che il D.G. avesse posto fine all'incontro; sul punto la richiesta interlocutoria del Dirigente è emblematica. Non appare infatti logica la singolare dinamica per cui la dirigenza del Vernio, contrariamente alla squadra, avesse piena consapevolezza del fatto che si trattava semplicemente di una decisione temporanea cui sarebbe dovuta seguire una determinazione definitiva. In ogni caso appare arduo ritenere che in pochi minuti gli atleti del Prato Nord avessero già fatto la doccia e abbandonato l'impianto.; d'altro canto tanto è certo che il Capitano del Parto Nord abbia comunicato l'indisponibilità della squadra a riprendere il gioco. Attestato il fatto così per come correttamente delineato nella parte motiva del G.S.T. occorre stabilire se la fattispecie sia esattamente inquadrata e se il trattamento sanzionatorio applicato risulti corretto. Il richiamato art. 53 delle Norme Organizzative Interne Federali, titolato “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato” stabilisce che “Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, [...]” E ancora al punto 7: “Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.”. Il Giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha dunque correttamente inquadrato la fattispecie adottando, sulla scorta del contenuto del rapporto arbitrale, la corretta decisione ampiamente motivata. Anche in punto di quantificazione delle sanzioni irrogate deve rilevarsi l'assoluta congruità delle medesime in linea con provvedimenti disciplinari adottati dalla Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe. La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consente pertanto alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito che deve esclusivamente evidenziare la correttezza della valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale la cui decisione deve essere pertanto confermata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.

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