C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – Reclamo della società ACADEMY LIVORNO CALCIO avverso la decisione del G.S. di Livorno relativamente all’esito gara Academy Livorno – Giovanile Valdicecina del 3/11/2018, di cui al C.U. n. 22 del 14.11.2018.
Reclamo della società ACADEMY LIVORNO CALCIO avverso la decisione del G.S. di Livorno relativamente all’esito gara Academy Livorno – Giovanile Valdicecina del 3/11/2018, di cui al C.U. n. 22 del 14.11.2018.
Con reclamo tempestivamente proposto la società Academy Livorno impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 22 del 14.11.2018, con la quale è stata disposta la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Academy Livorno calcio – Giovanile Valdicecina 0 - 3 La Corte decide come segue. Il reclamo è improcedibile. Il gravame proposto non può essere preso in esame dalla Corte, in quanto sprovvisto del cedolino postale (raccomandata) attestante l‟invio della copia del reclamo medesimo alla controparte – Giovanile Valdicecina -. L‟art. 46, comma 5, C.G.S., stabilisce infatti che “ai reclami, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell‟art. 38, comma 7. L‟attestazione dell‟invio deve essere allegata al reclamo”. Non si può, dunque, al proposito non rilevare che le norme appena citate prevedono chiaramente ed inequivocabilmente (tramite l‟utilizzo del verbo “dovere”) l‟obbligo - per la parte che intende proporre reclamo - di inviare il reclamo stesso alla controparte, nei casi in cui la domanda sia finalizzata a modificare il risultato conseguito sul campo; ciò, evidentemente, al fine di consentire alla parte contrapposta, portatrice di un interesse a contraddire, di prendere posizione sui fatti oggetto di reclamo e, in particolare, sulle questioni sollevate dalla reclamante nei tempi stabiliti. P.Q.M. La C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti, dichiara improcedibile il reclamo proposto dalla Academy Livorno calcio. Ordina l‟addebito della tassa di reclamo.
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