C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – Reclamo della SSD GALCIANESE avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente sig. Santacroce Maurizio con una inibizione fino 20/12/2018. C.U. n.30 del 08/11/2018.

Reclamo della SSD GALCIANESE avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente sig. Santacroce Maurizio con una inibizione fino 20/12/2018. C.U. n.30 del 08/11/2018.

Sul finire della gara “CANDEGLIA PORTA AL BORGO vs SSD GALCIANESE “ valevole per il campionato Juniores Regionale, il tesserato in oggetto veniva allontanato dal campo per contegno blasfemo. All‟invito a lasciare il campo si opponeva, entrando sul terreno di gioco. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una inibizione fino al 20/12/2018. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Galcianese, lamentandosi dell‟imputazione del contegno blasfemo. Infatti la ricorrente nega che l‟epiteto in questione, pur essendo stato udito dal campo, sia da attribuire al proprio allenatore. A tal fine allega al reclamo una dichiarazione dell‟allenatore della squadra avversaria che afferma che, pur avendo udito la bestemmia, nega che la stessa sia stata proferita dal sig. Santacroce. In merito all‟indebito ingresso in campo la ricorrente non nega che il proprio allenatore abbia fatto qualche passo verso il D.G. ma soltanto per chiedere spiegazioni circa il proprio allontanamento dal terreno di gioco.. Per quanto sopra esposto la ricorrente chiede l‟annullamento della inibizione o in subordine una congrua riduzione della sanzione. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto gara, dichiara che al momento del fatto in contestazione si trovava a circa 8 metri dalla panchina della GALCIANESE e pertanto udiva chiaramente la frase blasfema pronunciata dal tesserato in questione. Il D.G. inoltre conferma di aver invitato l‟allenatore a lasciare il campo e quest‟ultimo, al momento dell‟espulsione, entrava sul terreno di gioco dicendogli “io da qui non esco, lei si è confuso. Detto ciò si allontanava rientrando negli spogliatoi. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara conferma la condotta ascritta al tesserato Santacroce Maurizio. Infatti l‟Arbitro nel suo supplemento di rapporto gara è molto preciso nell‟individuare l‟allenatore della reclamante come colui che ha pronunciato la bestemmia. Del resto la società Galcianese nel negare la responsabilità del suo tesserato non fornisce alcuna indicazione circa l‟autore della condotta blasfema. Così come pure l‟allenatore della squadra avversaria, nella sua dichiarazione allegata al reclamo, per quanto inutiliter data, afferma di non essere in grado di fornire indicazioni circa il responsabile del fatto. Quindi allo stato degli atti il solo ad aver identificato il soggetto che ha pronunciato la frase contestata è l‟arbitro. Avendo la dichiarazione del D.G. fede privilegiata e non essendo stato identificato altro soggetto a cui ascrivere la frase blasfema, si conferma la sanzione a carico del tesserato in oggetto. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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