C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/12/2018 – Delibera – Gara Alleanza Giovanile Dicomano / Pontassieve (0-0) del 4.11.2018. Campionato di Promozione. In C.U. n.30 del 08.11.2018 C.R.T.

Gara Alleanza Giovanile Dicomano / Pontassieve (0-0) del 4.11.2018. Campionato di Promozione. In C.U. n.30 del 08.11.2018 C.R.T.

Reclama la società Pontassieve avverso la squalifica per 6 giornate inflitta al proprio calciatore Rosi Giuseppe il quale “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica si dirigeva minacciosamente verso il D.G. rivolgendogli frasi irriguardose e costringendolo ad arretrare di qualche metro. Veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco dai compagni di squadra.” La reclamante contesta sostanzialmente il rapporto arbitrale e quindi la decisione del G.S. In particolare rileva che il proprio calciatore non ha colpito l‟avversario il quale, vistosi avvicinato, si è gettato a terra. Prova ne sia che lo stesso si è successivamente rialzato senza palesare alcuna problematica. Anche in relazione al rapporto con l‟arbitro la reclamante nega che il proprio tesserato abbia proferito offese verso lo stesso, limitandosi a chiedere spiegazioni anche se con toni accesi.

Il calciatore, una volta espulso, si è allontanato dal campo spontaneamente senza impedire la ripresa del gioco, tanto è vero che l‟arbitro non ha ulteriormente allungato il tempo della gara. La reclamante chiede di essere presente in udienza. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, si riporta essenzialmente a quanto già verbalizzato in prime cure, evidenziando tuttavia che il calciatore colpito dal Rosi con una testata si è rialzato da terra dopo qualche attimo senza riportare evidenti danni fisici. Da notare, infine, che nel supplemento di rapporto l‟arbitro per giustificare i suoi passi indietro a seguito del comportamento, definito minaccioso, del Rosi, imputa tale iniziativa ad alcune frasi che hanno sicuramente il carattere della irriguardosità, ma non certo di una minaccia. All‟udienza del 07.12.2018 il rappresentante della società, appreso il contenuto del supplemento di rapporto arbitrale, ha confermato il contenuto del reclamo e la richiesta di riduzione della sanzione. Espletati tutti gli incombenti istruttori, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, passa in decisione. A parere di questo Collegio il comportamento del calciatore Rosi Giuseppe è censurabile in quanto manifestamente antisportivo. I capi di imputazione devono tuttavia essere esaminati separatamente. -Quanto al comportamento violento verso l‟avversario il racconto arbitrale appare chiaro, tuttavia la Corte rileva una certa discrasia fra l‟atto di colpire un avversario con una testata e la conseguenza praticamente nulla di tale gesto. Nello stesso supplemento si evince che il calciatore colpito dal Rosi non ha subito alcun evidente danno fisico tanto è vero che si è rialzato “dopo qualche attimo”. Non vi è chi non veda l‟evidente contrasto fra la condotta e le conseguenza della stessa, in quanto l‟essere stato colpito da una testata comporta quantomeno un lasso di tempo superiore a qualche attimo per riprendersi, ne si riscontra l‟intervento di sanitari in campo. Tutto questo significa che probabilmente il gesto c‟è stato, ma talmente lieve da fare presumere trattarsi più di un “colpo di teatro” piuttosto che un atto violento in senso stretto. -Quanto alle proteste, la stessa parte reclamante non le nega in assoluto sostenendo che il tono della voce usato dal Rosi è stato sicuramente sopra le righe, mentre la percezione di minacciosità percepita dall‟arbitro, se messa in relazione con le frasi profferite, appare un po‟ forzata nell‟espressione. -Quanto all‟uscita dal campo risulta evidente che il Rosi ha lasciato il terreno di gioco in quanto invitato dai propri compagni e non spontaneamente. Per i motivi esposti la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene di dovere graduare la sanzione da infliggere al sig. Rosi Giuseppe in maniera difforme rispetto a quanto sancito dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rimodulando la sanzione da infliggere al calciatore Rosi Giuseppe, lo squalifica per 5 giornate effettive di gara anziché 6 giornate come deciso dal G.S.. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

 

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