C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/12/2018 – Delibera – Gara Atletico Fucecchio – Libertas Tavarnelle (1-0) del 10.11.2018. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 20 del 14 novembre 2018 D.P. Firenze. Reclama la A.S.D. Libertas Tavarnelle avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Firenze:

Gara Atletico Fucecchio – Libertas Tavarnelle (1-0) del 10.11.2018. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 20 del 14 novembre 2018 D.P. Firenze. Reclama la A.S.D. Libertas Tavarnelle avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Firenze:

“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 14/3/2019 TORTELLI FRANCESCO (LIBERTAS TAVARNELLE 1927) Espulso per aver spinto un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G. e lo spingeva alla spalla sx facendolo indietreggiare e cadere il fischietto. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante osserva preliminarmente che la gara era connotata da una forte tensione agonistica, inoltre pur ammettendo che il Tortelli abbia rivolto all‟avversario una “lieve spinta” osserva che tale comportamento era stato indotto esclusivamente dall‟atteggiamento provocatorio di quest‟ultimo. La reclamante nega che il proprio calciatore abbia inferto alcuna spinta al D.G., infatti il Tortelli potrebbe tutt‟al più avere avvicinato una mano alla spalla della Arbitro, gesto che il medesimo D.G. – a detta sempre della Reclamante – avrebbe frainteso e nella concitazione sarebbe così indietreggiato perdendo accidentalmente il fischietto. Per l‟effetto l‟A.S.D. Tavarnelle, previa audizione, richiede la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della stessa. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso ribadisce quanto già riportato in sede di referto, confermando che il Tortelli, ancorché provocato, ha effettivamente spinto l‟avversario, conferma inoltre che alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione il Tortelli lo offendeva ed all‟insulto faceva seguire la spinta, evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto nel gravame, sia stato proprio tale gesto a causare la caduta del fischietto. Precisa infine di non avere dubbi in ordine alla volontarietà del gesto posto in essere dal Tortelli in suo danno in quanto si trovava a meno di un metro da lui ed aveva concentrato la propria attenzione in modo specifico sul Tortelli. La Società reclamante, come richiesto, veniva ascoltata dalla Corte alla riunione del 07 dicembre 2018, in tale occasione il calciatore, altresì presente quale co-firmatario, del reclamo ammette di aver leggermente toccato l‟avversario in reazione ad offese rivolte ai propri compagni ed ammette altresì di avere toccato il D.G. con una leggera spinta alla spalla sinistra, nega tuttavia che tale gesto abbia causato un indietreggiamento del D.G. e soprattutto che abbia causato la caduta del fischietto e per l‟effetto chiede una riduzione della sanzione. Per quanto riguarda la spinta inferta all‟avversario, ammessa sia dalla Società reclamante che dal calciatore in occasione dell‟audizione, l‟eventuale levità della stessa, peraltro non refertata dall‟Arbitro, non esclude la potenzialità lesiva del gesto e quindi la sua intrinseca violenza con conseguente applicazione dell‟art. 19 comma 4 lettera b). Sul punto nessun rilievo può essere attribuito alla provocazione eventualmente subita che pacificamente non può essere considerata né circostanza attenuante né tantomeno causa di giustificazione. Inoltre il calciatore in sede di audizione, diversamente da quanto indicato nel reclamo dove la circostanza era lasciata nel dubbio, ha ammesso chiaramente di aver spinto, seppur leggermente, il D.G.. Tale condotta è senz‟altro censurabile in quanto il ruolo istituzionale dell‟Arbitro merita rispetto e deve essere perciò tutelato, cosicché la spinta inflitta a quest‟ultimo anche solo per richiamare l‟attenzione viene in linea di principio sanzionata, per ormai consolidata giurisprudenza, con almeno due mesi di squalifica. I profili appena esaminati risultano poi aggravati, nel caso di specie, innanzitutto dal fatto che la spinta abbia causato al D.G. la caduta del fischietto, la cui connessione causale con la predetta spinta è stata indubbiamente negata nel reclamo (addirittura il Tortelli in sede di audizione ha negato la caduta del fischietto tout court), pur tuttavia è stata confermata (così come anche la frase offensiva rivoltagli) dal D.G. anche nel supplemento, il che deve essere necessariamente tenuto in conto dal Collegio in ragione della fede privilegiata riconosciuta alle dichiarazioni arbitrali ai sensi dell‟art. 35 del C.G.S.. Inoltre la condotta complessivamente tenuta dal Tortelli nei confronti del D.G. deve essere debitamente valutata in ragione della qualifica di capitano rivestita dal medesimo con conseguente aggravamento della relativa sanzione. In conclusione la squalifica comminata dal G.S.T. appare fondata in punto di an e congrua in punto di quantum. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it