C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 28/12/2018 – Delibera – Reclamo Pol. Dilett. Pieve Al Toppo 06 Avverso Inibizione Dirigente Branchi Manuel Fino Al 29\1\2019 (C.U. N. 22 Del 6\12\2018)

 

Reclamo Pol. Dilett. Pieve Al Toppo 06 Avverso Inibizione Dirigente Branchi Manuel Fino Al 29\1\2019 (C.U. N. 22 Del 6\12\2018)

Propone rituale reclamo la Pol. Pieve al Toppo 06 avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Arezzo con la seguente motivazione: “Allontanato per comportamento offensivo nei confronti del dg, dopo la notifica del provvedimento si posizionava sulle tribune persistendo nelle offese”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, negando che il dirigente abbia preso posto sulle tribune continuando le offese poiché allontanato dal presidente della società e portato in sede. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, ribadendo che il dirigente si trovava sulle tribune persistendo nelle offese. Come è noto il carattere di prova privilegiata che assumono nell’ordinamento sportivo il rapporto arbitrale ed il supplemento di rapporto, in assenza di incongruenze e\o contraddizioni tra i due documenti impedisce all’organo giudicante ogni diversa interpretazione dei fatti. La sanzione irrogata appare congrua rispetto ai fatti descritti e va quindi confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo riduce ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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