C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 28/12/2018 – Delibera – Reclamo proposto U.C.D. Cuiopelli in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. ha inibito fino al giorno 06.03.2019 (tre mesi e mezzo) il dirigente Pagni Claudio. (C.U. n. 33/2018).

Reclamo proposto U.C.D. Cuiopelli in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. ha inibito fino al giorno 06.03.2019 (tre mesi e mezzo) il dirigente Pagni Claudio. (C.U. n. 33/2018).

Il comportamento tenuto dal dirigente Pagni Claudio, reo di essere stato ‘Allontanato per proteste, dopo la notifica offendeva il D.G.. Portatosi fuori della rete di recinzione minacciava l’arbitro reiterando le offese. Di poi rientrava nel recinto spogliatoi rifiutandosi di uscirne’, quale risulta dal rapporto arbitrale, ha indotto il G.S.T. ad assumere la delibera indicata in epigrafe.

Detto provvedimento viene tempestivamente impugnato dalla Società Cuoiopelli la quale contesta gli addebiti mossi nei confronti del proprio tesserato Pagni Claudio, fornendo una diversa versione dei fatti; in particolare, la reclamante nega che il Pagni abbia offeso il direttore il gara, essendo state quest’ultime profferite solo dai tifosi; riconosce tuttavia che il Pagni si sia rivolto in maniera non ‘urbana’ all’indirizzo del direttore di gara, ma nega che lo stesso si sia opposto al provvedimento di allontanamento e, tantomeno, che lo abbia minacciato. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica inflitta e, in via istruttoria, di essere ascoltato dalla Corte. In relazione a tale ultima istanza vi è da considerare che la Corte, dopo aver provveduto a convocare per la discussione del ricorso la società reclamante, non ha autorizzato a partecipare all’udienza di discussione il soggetto dalla stessa delegato poiché identificato proprio nel dirigente inibito, sig. Pagni Claudio, peraltro del tutto sprovvisto di delega scritta, non avendo quest’ultimo sottoscritto il reclamo ed essendo appunto soggetto ‘impossibilitato’ con il provvedimento oggi in esame, a rappresentare la società dinanzi l’Organo di giustizia sportiva a mente dell’art. 19, comma 2, lett. a), per cui ‘la sanzione della inibizione comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale’. La Corte dunque, conformemente alla richiamata disposizione, non ha autorizzato il sig. Pagni a prendere parte all’udienza, procedendo ad esaminare il ricorso sulla base delle prove documentali versate in atti, non prima però dall’aver richiesto ed ottenuto, come da prassi costante di questa Corte, un supplemento di rapporto arbitrale. Con premessa di carattere generale la Corte deve ancora una volta ricordare che, nell’assumere i provvedimenti di carattere disciplinare che le sono propri, essa deve tenere conto delle risultanze degli atti di gara il cui carattere di prova privilegiata, disposto dalla normativa vigente, è principio costantemente osservato da tutti gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsiasi grado. Tale norma può essere derogata unicamente in presenza di eventi probatori certi, aventi carattere contrario, che possano eventualmente emergere nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo. Nel corso della camera di consiglio la Corte ha esaminato il contenuto degli atti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto), procedendo a verificare, in particolare, a fronte delle contestazioni mosse dalla reclamante, la congruità e non opacità del narrato arbitrale, attività all’esito della quale la Corte non può che rilevare la sostanziale coerenza della dinamica fattuale esposta e, conseguentemente, la legittimità dell’impianto motivazionale posto dal G.S.T. a fondamento del provvedimento impugnato. Ciò in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, dalle risultanze processuali emerge che il Pagni, dopo essere stato allontanato dal campo di giuoco per proteste, ha tenuto una condotta offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara una volta raggiunta la tribuna dopo aver abbandonato il terreno di giuoco. Nessuna specifica conferma dal supplemento di rapporto arbitrale (se non una generica affermazione di conferma del contenuto del precedente referto) emerge invece in relazione all’atteggiamento di opposizione che il Pagni avrebbe tenuto al termine della gara una volta invitato dal direttore di gara ad abbandonare il recinto spogliatoi. Sanzione come da dispositivo. P.Q.M. La C.S.A.T.T. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla UCD Cuoiopelli, in accoglimento parziale del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al sig. Pagni Claudio al 07.01.2019. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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