C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 03/01/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo della A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. avverso l’esito della gara disputata in data 11/11/2018 contro la Società Navacchio Zambra (C.U. n. 34 del 29/11/2018)

Oggetto: Reclamo della A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. avverso l’esito della gara disputata in data 11/11/2018 contro la Società Navacchio Zambra (C.U. n. 34 del 29/11/2018)

Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene al rigetto, da parte del G.S.T., della richiesta di assegnazione o di ripetizione della gara; i fatti si riferiscono alla competizione casalinga disputata contro la società Navacchio Zambra in data 11/11/2018 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: “RECLAMO DELL'A.C. COIANO SANTA LUCIA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA COIANO SANTA LUCIA/NAVACCHIO ZAMBRA DELL'11.11.2018 (2-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 32 del 15.11.2018; propone oggi reclamo l'A.C. Coiano Santa Lucia segnalando che nel secondo tempo della gara Coiano Santa Lucia/Navacchio Zambra svoltasi a Prato l'11 novembre 2018, la società A.S.D. Navacchio Zambra giocava per 5 minuti in superiorità numerica (12 calciatori), in quanto la sostituzione del calciatore Lasko Jeik non vedeva l'effettiva uscita dal terreno di gioco di quest'ultimo. In relazione a tale irregolarità l'A.C. Coiano Santa Lucia chiede assegnarsi gara vinta ed in ipotesi subordinata ripetersi la stessa in quanto la permanenza nel campo del giocatore avversario aveva condizionato la competizione. Il reclamo non può essere accolto. Tale decisione scaturisce dal determinante contributo del direttore di gara, il quale fin dal momento della stesura del primo referto e confermato in sede di supplemento, ha dichiarato che il calciatore sostituito sia rientrato in campo in un tempo limitato e che non abbia avuto modo di intervenire nel gioco. Alla luce di quanto sopra, appare evidente come la presenza in campo del tesserato sia stata realmente e di fatto ininfluente, per la concomitanza della sua brevissima durata e per la particolare fase di gioco in cui è avvenuta. Questo Giudice, quindi, ritiene la presenza in campo del Lasko del tutto ininfluente sull'esito della gara, trovando conforto, in questa valutazione, dall'orientamento della C.A.F. che è costante nel ritenere che, in queste fattispecie, non ricorrano gli estremi per comminare la perdita della gara né ordinare la ripetizione della gara stessa. Per questi motivi il G.S.T. in reiezione del reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. di Prato, convalida il risultato conseguito sul campo nella gara Coiano Santa Lucia/Navacchio Zambra dell'11.11.2018 (2-2). Dispone l'addebito della relativa tassa.”.

Nell'impugnazione innanzi a questa Corte, la società Coiano Santa Lucia (come peraltro correttamente riportato nella parte motiva della decisione del Giudice Sportivo sopra trascritta) eccepisce che al 27esimo del secondo tempo, il giocatore n. 7 della squadra avversaria (Lasko Jeik), uscito fuori dal campo a causa di un infortunio, veniva sostituito dal compagno Cervelli Andrea. Nonostante ciò il calciatore sostituito, ricevute le cure mediche, rientrava in campo senza alcuna autorizzazione, fino al momento in cui l'arbitro, avvedutosi del suo ingresso e della contemporanea presenza di 12 giocatori della squadra del Navacchio, lo allontanava definitivamente dal campo. Afferma, la società reclamante, che la presenza illegittima del Leiko si sarebbe protratta, nonostante le reiterate e vivaci proteste del Capitano del Coiano Santa Lucia (Goretti Leonardo), per oltre 5 minuti nel corso dei quali il giocatore avrebbe preso parte alla disputa. Segnala, in tal senso, sia l'incompletezza del referto arbitrale che sembra troncare una frase a metà, sia una decisione della Commissione Disciplinare che, in un caso analogo, decideva in senso favorevole alla reclamante e conclude chiedendo la vittoria della gara o, in subordine, che la medesima venga ripetuta. Il reclamo non può essere accolto. La Corte riteneva opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio e decideva pertanto di convocare direttamente l'arbitro che veniva sentito all'udienza del 28 dicembre 2018. Nell'audizione il D.G. confermava integralmente sia il contenuto dell'originario rapporto e del relativo allegato sia le precisazioni rese al Giudice Sportivo. E' opportuno chiarire che alcune censure, avanzate dalla reclamante, sono oggettivamente smentite dai fatti: l'ipotetica troncatura della frase lamentata nell'impugnazione - “Il giocatore non ha” - effettivamente non prosegue nella pagina successiva del rapporto bensì nell'allegato (foglio che viene aggiunto per carenza di spazio del modulo fornito, debitamente compilato nei riferimenti di base, numerato, datato e firmato) dove si legge “preso parte attiva al gioco né disturbato lo stesso”. Successivamente, anche nel primo supplemento reso al G.S.T., il D.G. specificava ancora la dinamica dei fatti e confermava il dato fornito trascrivendo, come conclusione, la medesima frase:“Il giocatore non ha preso parte attiva al gioco né disturbato lo stesso”. Entrando nel merito della vicenda occorre rilevare che l'affermazione sulla quale sembra consolidarsi il reclamo - e cioè il fatto che la partita sia proseguita per 5 minuti con la squadra avversaria in superiorità numerica nonostante le ripetute proteste del Capitano - non sembra essere sorretta dalla ricostruzione dell'arbitro che stabilisce la permanenza illegittima del giocatore Lasko Jeik per un tempo comunque inferiore al minuto, minuto durante il quale il calciatore non avrebbe in alcun modo influito sul gioco. Per quanto attiene alla invocata presunta automaticità della perdita della gara tale impostazione non può essere condivisa. La remota giurisprudenza sportiva allegata al reclamo e risalente allo scorso ventennio risulta da tempo essere stata superata da una più ragionevole interpretazione, correttamente richiamata dal G.S.T., che stabilisce che, per rovesciare il risultato acquisito sul campo, debba esserci necessaria correlazione - quanto meno potenziale - tra l'esito della gara e la violazione della norma. In tal senso occorre evidenziare che l'arbitro, pur confermando parzialmente la ricostruzione ipotizzata nel reclamo (che attesta il momentaneo ingresso indebito di un calciatore), sancisce l'inesistenza di qualsivoglia interferenza della presenza del medesimo sullo svolgimento del gioco nel brevissimo lasso di tempo in cui è stata registrata la sua presenza in campo. Il giocatore, rientrato alle spalle del D.G., sarebbe stato immediatamente avvistato dal medesimo poiché l'azione si sarebbe repentinamente sulla fascia opposta a quella che stava monitorando consentendo allo stesso di identificare ed allontanare il calciatore sostituito. Il Giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha dunque esattamente inquadrato la fattispecie giungendo, sulla scorta del contenuto del rapporto arbitrale e del supplemento, alle conclusioni sopra riportate. La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consente pertanto alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito che deve esclusivamente evidenziare la corretta valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale la cui decisione, ampiamente motivata, deve essere pertanto confermata.

P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it