C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 10/01/2019 – Delibera – Gara Serre di Rapolano – Petroio (1-1) del 02.12.2018. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 23 del 05 dicembre 2018 C.R..T. – D.P. Siena.
Gara Serre di Rapolano – Petroio (1-1) del 02.12.2018. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 23 del 05 dicembre 2018 C.R..T. - D.P. Siena.
Reclama l’A.S.D. Nuova Polisportiva Serre avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T.: -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 1.000,00 (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) Per una intollerabile sequela di espressioni gravemente oltraggiose provenienti da una ventina di sostenitori locali dirette contro il D.G., anche a sfondo razziale, negli ultimi 20 minuti del 2° tempo. Detto contegno oltraggioso e minaccioso continuava anche al momento in cui il D.G. usciva dal terreno di gioco. A questo punto infatti, gli stessi sostenitori scendevano dalla tribuna e, costeggiando la rete di recinzione in prossimità del passaggio che porta negli spogliatoi andavano reiterando le gravi offese al D.G.. Infine, mentre il D.G. usciva dallo spogliatori, veniva avvicinato da un sostenitore non identificato che lo spingeva lievemente con una mano sulla spalla, spinta che non ha provocato dolore, ma che sbilanciava il D.G. facendolo arretrare con il corpo.”; -“ A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 50,00 (NUOVA POLISPORTIVA SERRE) Per aver omesso di presentare all’arbitro la richiesta della Forza Pubblica.” La Società reclamante nel proprio gravame fa rilevare come alcune circostanze riportate nel referto arbitrale non risponderebbero a verità. Lamenta che alla ammonizione del portiere avversario non sarebbe seguita una punizione in area, lamenta inoltre un atteggiamento provocatorio da parte del D.G. all’uscita dal campo il quale avrebbe rivolto ripetuti appalusi alle tifoserie ed in particolare ad un gruppo di bambini sostenitori locali. Infine circa l’omessa presentazione della richiesta di Forza Pubblica fa rilevare come quest’ultima sarebbe stata regolarmente allegata ai documenti di gara e forse non vista dall’Arbitro a causa della fretta di scendere in campo; in ogni caso – sempre a detta della Reclamante – il D.G. avrebbe dovuto farne esplicita richiesta. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest’ultimo preliminarmente conferma in maniera integrale quanto già riportato nel proprio rapporto, tuttavia precisa che l’ammonizione del portiere avversario è stata comminata a gioco fermo e nega di aver rivolto applausi e/o di aver tenuto atteggiamenti provocatori verso le tifoserie o chicchessia. In merito alle circostanze oggetto della prima ammenda ribadisce quanto già riferito nel rapporto di gara, circa la richiesta di Forza Pubblica conferma che la stessa non era stata presentata. Venendo ad esaminare il gravame innanzitutto il Collegio evidenzia come la mancata concessione della punizione a due in area rappresenti circostanza inerente una decisione tecnica assunta da parte del D.G. che ovviamente non può essere presa in esame dalla Corte. Circa i presunti atteggiamenti provocatori, gli stessi vengono fermamente negati dal D.G. nel supplemento fornito ed in ogni caso, come noto, l’eventuale provocazione non rileva né ai fini della comminazione della punizione sportiva né ai fini della sua quantificazione. Viceversa il Collegio rileva come la Società reclamante nel proprio gravame non abbia sostanzialmente negato, salvo appunto presupporre una condotta provocatoria da parte del D.G., il verificarsi degli episodi che hanno dato origine alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00, episodi che per altro vengono pienamente confermati dall’Arbitro anche nel supplemento e conseguentemente ai sensi dell’art. 35 C.G.S. i medesimi devono ritenersi pienamente provati. Circa la quantificazione della prima ammenda pari ad Euro 1.000,00 la stessa appare congrua alla gravità dei fatti contestati ed al contenuto anche discriminatorio delle offese rivolte al D.G.. Per quanto riguarda infine l’ammenda di €. 50,00, relativa alla mancata produzione della richiesta di intervento della Forza Pubblica, il reclamo sul punto non può essere preso in esame dal Collegio in quanto trattasi di sanzione non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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