C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 10/01/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Tonwe Barry avverso la squalifica per 5 gare (C.U. n. 36 del 6/12/2018)

Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Tonwe Barry avverso la squalifica per 5 gare (C.U. n. 36 del 6/12/2018)

Il reclamo avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto direttamente dal calciatore identificato in epigrafe si riferisce alla decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 2 dicembre 2018, dalla società Margine Coperta, in cui milita il reclamante, contro la società ospitata Ponte a Cappiano, che di seguito viene integralmente riportata: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offende il D.G.”. Nel reclamo, il Sig. Tonwe contesta integralmente il contenuto del rapporto arbitrale negando con forza la sussistenza dei fatti dedotti e afferma che il giocatore sarebbe stato oggetto di numerose offese di stampo razziale da parte degli avversari. Un calciatore dell'opposta compagine, successivamente, si sarebbe buttato a terra inducendo in errore l'arbitro che, posizionato lontano dalla zona dei fatti, non avrebbe potuto vedere la scena ma solo ascoltare la versione dei Calciatori del Ponte a Cappiano. Il ricorrente, indispettito sia per le offese ricevute che per l'ingiustizia subita, avrebbe provato a spiegare, inutilmente le proprie ragioni. Contesta poi che la sanzione applicata dal G.S.T. sia stata parametrata, ai sensi dell'art. 19 C.G.S., assumendo l'ipotesi di particolare gravità per giustificare la sanzione di 5 giornate senza tener in alcun conto della provocazione razziale precedentemente subita e conclude affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione riducendo la squalifica comminata.

In data 4 gennaio 2019 veniva personalmente ascoltato il reclamante, assistito dal suo legale, il quale, reso edotto del contenuto del supplemento arbitrale, confermava integralmente il contenuto del proprio reclamo ed, in modo garbato, esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione insistendo sul fatto che spesso le tifoserie trascendono in censurabili cori a sfondo razziale ma che tale comportamento risulta ancor più inaccettabile se perpetrato da calciatori che dovrebbero condividere i medesimi valori sportivi. Affermava inoltre che la frase ingiuriosa (“tu sei razzista”) sarebbe stata rivolta contro l'avversario e non contro il D.G. e conclude conformemente al reclamo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente, deve osservarsi che la Corte concorda pienamente con le censure operate dal ricorrente su comportamenti, spesso evidenziati anche nelle competizioni professionistiche, che offendono le coscienze e la dignità non solo di coloro che li subiscono ma anche degli appartenenti all'intera Federazione sportiva; che tale forma di inciviltà, seppur purtroppo diffusa, non venga in alcun modo condivisa e sia anzi combattuta lo testimonia la stessa legislazione FIGC che prevede, all'interno del Codice di Giustizia, pene severe nei confronti sia dei tesserati (minimo dieci giornate di squalifica per i calciatori ex art. 11 punto 2 C.G.S.), sia nei confronti delle società responsabili, in modo oggettivo, dei suddetti fatti. Stabilito ciò però occorre che venga fornita una dimostrazione certa della sussistenza di illeciti così gravi. La Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. che, nella risposta, smentisce le argomentazioni difensive ipotizzate e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto. Afferma che i fatti si sarebbero svolti in area, al termine di una azione (non presso le panchine come ipotizzato nell'impugnazione) e che, al termine di una discussione, l'arbitro vedeva chiaramente il ricorrente colpire con uno schiaffo un avversario. La successiva frase pronunciata dal Sig. Tonwe - che per le ragioni anzidette deve essere considerata altamente offensiva sostanziandosi in un'accusa di becera inciviltà - veniva rivolta proprio nei confronti del D.G. che però non ha mai potuto notare, nel corso della gara, comportamenti discriminatori da parte degli avversari Non vi è dunque alcuno “spazio”, sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G., per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla mera negazione della sussistenza degli addebiti formulati o ad una sorta di provocazione che, in alcun modo, giustifica o mitiga il gesto violento. Occorre dunque verificare la congruità della sanzione e, con riferimento all'eccezione formulata in punto di applicazione della squalifica, deve rilevarsi un errore di computo, da parte della difesa, nell'applicazione del provvedimento disciplinare. L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”. Il G. S T. non evidenzia affatto, nella sua motivazione, la particolare gravità (pur trattandosi di uno schiaffo) contenuta nella lettera c) (particolare gravità che porterebbe la squalifica a cinque giornate) ma somma, alle tre giornate, la condotta prevista dall'art 19 comma 4 C.G.S. lett. a - che punisce con due giornate la condotta ingiuriosa. Il provvedimento disciplinare non può essere dunque oggetto di alcuna riforma in quanto la sanzione adottata appare attestarsi sui minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno tre giornate per il comportamento violento nei confronti dell'avversario e due giornate per il comportamento irriguardoso nei confronti del D.G.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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