C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 10/01/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese Avverso Squalifica Piccioli Davide Fino Al 11\12\2019 (C.U. N° 24 Del 11\12\2018)
Reclamo A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese Avverso Squalifica Piccioli Davide Fino Al 11\12\2019 (C.U. N° 24 Del 11\12\2018)
Propone rituale reclamo la A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione alla notifica colpiva con uno schiaffo la mano del DG che teneva il cartellino provocandogli arrossamento e lieve dolore. Desisteva solo per il fattivo intervento di altri giocatori che lo allontanavano dal campo. Sanzione aggravata in quanto capitano” La reclamante, contesta il provvedimento in ordine alla entità affermando che il contatto con il DG avvenne come un gesto di stizza e non per usare violenza, deplora il gesto ma contesta che il giocatore si sia allontanato solo per l’intervento dei compagni. Chiede pertanto la riduzione della sanzione. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante all’udienza del 4 gennaio 2018, decide di accogliere il reclamo. Il D.G., nel supplemento, conferma in toto quanto già riferito, tuttavia non conferma che il calciatore si sia allontanato solo dopo l’intervento dei compagni, ma definisce l’uscita dal campo del Piccioli avvenuta “in tempi consoni”. Chiarita la dinamica dei fatti, la sanzione deve solo essere valutata nella sua congruità. Seppur deplorevole, il gesto del calciatore, eliminata dalla motivazione del primo giudice l’ultima parte, a seguito della precisazione arbitrale nel supplemento, può essere valutato in misura più favorevole e, ferma una sanzione severa, quella inflitta da primo giudice può essere ridotta. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Piccioli Davide fino al 11 agosto 2018, ordina restituirsi la tassa di reclamo.