C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 24/01/2019 – Delibera – Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Rio Marina avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Grillo Erminio fino al 23/12/2019 (C.U. n. 29 del 28/12/2018).

Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Rio Marina avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Grillo Erminio fino al 23/12/2019 (C.U. n. 29 del 28/12/2018).

Il G.S.T. applicava al giocatore Grillo Erminio la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 22 dicembre 2018, tra la reclamante e la Società ospitata Luigi Martorella San Piero, con la seguente motivazione: “Al 45° del II tempo spingeva ripetutamente per cinque volte al petto il D.G. facendolo arretrare di circa due metri senza procurargli dolore alla notifica lo offendeva ripetutamente”. Ricorre l’impugnante che, preliminarmente, contesta la sussistenza del gesto affermando che il giocatore, pur protestando veementemente in seguito ad una decisione avversa, non avrebbe spinto il D.G. con forza o violenza come correttamente trascritto nel rapporto di gara. Successivamente il giocatore si sarebbe allontanato recriminando per l'espulsione. Rammentando il comportamento educato e sportivo del giocatore, che avrebbe dimostrando sempre la massima correttezza, la reclamante conclude per la riduzione della sanzione irrogata. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. Per quanto concerne i fatti, con specifico riferimento alla condotta violenta contestata e cioè il contatto fisico con il D.G., occorre rilevare che nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, conferma in toto la dinamica precedentemente fornita dettagliando in modo puntuale le singole condotte. Sia nel rapporto che nel supplemento si conferma la sussistenza delle offese e viene demolita l'ipotesi che il calciatore si sia allontanato senza protestare ma, per quanto concerne le spinte, l'arbitro specifica, nello stesso rapporto di gara, che sarebbero state dotate di “modesta forza” e chiarisce che l'azione illecita sarebbe avvenuta “senza procurarmi dolore” ma solo costringendolo ad indietreggiare. Viene dunque confermato il comportamento illecito e plateale consumato in danno del D.G. e descritto nel primo rapporto di gara anche se lo stesso arbitro lo argina confinandolo in una condotta limitatamente aggressiva oggettivamente inidonea a procurare qualsiasi conseguenza fisica. Tale precisazione, appare sufficiente a modificare il quadro inizialmente delineato; la giurisprudenza consolidata infatti collega le sanzioni parametrando le stesse anche con riferimento alle possibili conseguenze fisiche (concrete o meramente potenziali) subite dall'arbitro che, nel caso sub judicio, appaiono certamente di lievissima portata e che pertanto impongono una rivalutazione della squalifica comminata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Rio Marina, riduce la squalifica inflitta al giocatore Grillo Erminio fino al 28/06/2019 anziché fino al 23/12/2019 e dispone la restituzione della relativa tassa.

 

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