C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/01/2019 – Delibera – Reclamo dell’A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Reclamo dell’A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Il provvedimento è stato assunto in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Grassina con riferimento alla gara disputata dalle squadre delle due Società in data 1.12.2018 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores under 19 (C.U. n. 38 del 20.12.2018). La delibera impugnata trae origine dal rapporto con il quale l’Arbitro della gara sopraindicata a seguito di dichiarazione scritta, così formulata dalla Società Grassina: ”.....avendo constatato il disallineamento delle porte del campo rispetto a tutta la segnatura si richiede la verifica della regolarità delle stesse” , provvedeva a non dare inizio alla gara perché, dopo aver invitato la Società ospitante a provvedere alla regolarizzazione del terreno di gioco “non vedendo alcune modifiche riportate sul t.d.g., non davo inizio alla gara ed abbandonavo l’impianto. “ Il G.S., una volta letto il reclamo proposto dalla Società Grassina richiedente l’applicazione nei confronti della Società Pro Livorno 1919 Sorgenti della punizione sportiva della perdita della gara, perché ritenuta responsabile della mancata disputa della competizione, chiedeva delucidazioni all’Arbitro il quale ha precisato: - di aver effettuato la misurazione del campo rilevando la differenza di cm. 2 rispetto al certificato di omologazione; - di aver quindi richiesto alle due squadre di dare inizio alla gara ricevendo dal Dirigente del Grassina il secondo rifiuto a parteciparvi nonché un ulteriore invito a controllare l’allineamento delle porte; - eseguito tale controllo afferma di aver rilevato che il campo aveva forma romboidale in luogo di quella rettangolare prevista;

- aver assegnato alla società ospitante il tempo di 45’ al fine di regolarizzare il campo e, avendo constatato al termine di tale periodo che nessuna modifica era stata apportata al terreno di gioco, non ha dato inizio alla gara, uscendo dalla struttura. Precisava con il medesimo documento che la segnatura del campo “fosse quasi adeguata”alle misure riportate sul certificato di omologazione, affermando che a differire era semplicemente il segmento che congiunge la bandierina ed il primo palo ad essa rivolto, del lato sud del t.d.g.. Tale differenza era poco minore di 2 cm. rispetto all’altro segmento (altro palo altra bandierina sempre lato sud); di avere effettuato la misurazione lineare semplicemente con il metro di scorrimento e di aver constatato che nessuno dei quattro angoli era retto riscontrando così “la non rettangolarità del t.d.g.”. Conferma infine di aver “consigliato” di spostare una sola porta per ripristinarne la regolarità concedendo il tempo di attesa. Sulla base di quanto indicato dai suddetti atti ufficiali, il G.S.T. assumeva la decisione impugnata motivandola con il richiamare le disposizioni normative (art. 1 delle Regolamento del Giuoco del Calcio ed art. 60 delle N.O.I.F.) che riservano alla competenza arbitrale l’esprimere il giudizio sulla regolarità del terreno di giuoco e quindi sulla sua idoneità alla disputa della gara, previa assegnazione di un tempo utile a ripristinare la regolarità del campo. La decisione viene impugnata avanti questa Corte dalla Società Pro Livorno 1919 Sorgenti la quale afferma che, a seguito dell’invito del D.G. ad eseguire una verifica della regolarità del campo, veniva inizialmente accertato un restringimento di circa cm.15 all’altezza dei 55 metri, inconveniente per il quale la Società dichiarava la propria disponibilità a ridisegnare con immediatezza le linee del campo. Tale proposta non veniva accolta dall’Arbitro che faceva rilevare che il problema non era quello ma, principalmente, l’aver egli rilevato un disallineamento delle porte il che dava al campo una forma romboidale, in luogo di quella rettangolare prescritta, per cui si sarebbe dovuto procedere al riposizionamento di almeno una delle porte ed alla nuova tracciatura del terreno. Il responsabile della Società Pro Livorno 1919 Sorgenti si sarebbe opposto alla richiesta dell’Arbitro perché il suo accoglimento avrebbe vanificato il certificato di omologazione esibito, proponendo comunque la disputa della gara dato che il Grassina avrebbe potuto agire in sede di reclamo e che il D.G., sulla base dell’atto di omologazione, era al riparo da qualsiasi contestazione. L’Arbitro, sempre secondo la reclamante, non avrebbe assunto alcuna decisione rimettendosi alle due Società, ricevendo però dalla Società Grassina un rifiuto categorico a disputare la gara. Prosegue ancora il gravame osservando che l’esame dell’irregolare allineamento delle porte effettuato dall’Arbitro non era stato basato sull’uso di idonea strumentazione ma eseguito con un metodo empirico e precisa che "il 4 dicembre la Federazione si è presentata al campo Cini e con idonea strumentazione ha verificato il terreno di gioco confermandone l’omologazione, porte allineate e campo idoneo alla categoria”. Attribuisce alla Società Grassina la responsabilità della mancata disputa della gara ed afferma che nei giorni immediatamente successivi sono state disputate altre gare senza che venisse effettuato alcun rilievo in merito alla regolarità del campo. Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata non senza affermare, con chiaro intento polemico, che: “un campo che per i loro tecnici e gli strumenti tecnici utilizzati è rettangolare ma per il Signor Alaimo (il D.g .,n.d.r.) ed i suoi metodi empirici è a forma di rombo. Il G.S.T. certifica che la Federazione sbaglia ed il Signor Alaimo ha ragione” La Società Grassina, ritualmente avvisata dalla reclamante, nulla ha contro dedotto. Questo Collegio ha, come di consueto, richiesto al D.G., in ordine al reclamo proposto, le proprie considerazioni che così vengono riassunte. Egli ha ottenuto, quale strumento necessario alla verifica del campo, unicamente una rotella metrica con la quale ha constatato la regolarità del perimetro di gioco per cui ha invitato le squadre a dare inizio alla gara riservandosi di descrivere sul rapporto quanto accaduto. Quindi, in accoglimento di un’ulteriore richiesta formulata in tal senso dalla Società Grassina si è recato sul centro campo, alla presenza dei dirigenti delle due Società, per cercare il punto dal quale constatare l’allineamento delle porte. Non riuscendovi, ha ritenuto che il campo non fosse regolare. Ha di conseguenza chiesto che esso venisse ripristinato secondo norma. Conferma di aver “consigliato” di spostare una delle due porte al fine di consentirne l’allineamento, senza imporre alcuna scelta, purché l’operazione di ripristino avvenisse entro il termine di tempo previsto. Ritiene dover affermare, con riferimento alle gare successive, che nulla è accaduto dato che nessuna delle società ospitate in quelle occasioni ha richiesto una verifica sull’idoneità del campo. Esclude categoricamente di essere stato oggetto di pressioni da parte della Società Grassina o di avere da questa ricevuto immagini di Google Map.

Nel corso della richiesta audizione il legale rappresentante della A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti, conferma, dopo aver appreso il contenuto del supplemento appena sopra citato, le argomentazioni svolte con il reclamo. Conclude chiedendo la riforma dell’impugnata decisione. In sede istruttoria la Corte, rilevato che il D.G. ha ritenuto sussistere un disallineamento delle porte, dopo aver acquisito la copia dell’atto di omologazione, ha chiesto – in due distinte occasioni – al responsabile dell’Ufficio Impianti del C.R.T. ulteriori delucidazioni. Quest’ultimo afferma che il campo solo apparentemente non aveva la forma rettangolare; dichiara di aver provveduto alla squadratura dell’impianto constatando la regolare disposizione delle porte. Infatti i pali delle stesse porte risultano paralleli e si trovano precisamente equidistanti ognuno a circa mt. 49,50 dalla linea di centrocampo. Rileva che da un primo esame visivo il terreno apparirebbe sghembo, ma è stato appurato che l’effetto visivo risulta falsato sia dalla disposizione della recinzione interna da una parte, sia dalla disposizione del fabbricato dall’altra, ambedue disposti sul margine del lato lungo del terreno di giuoco. Peraltro una eventuale non corretta esecuzione della linea di centrocampo avrebbe potuto amplificare tale effetto ottico. A ciò aggiungasi che il Dirigente Responsabile degli impianti del Comitato ha precisato, su ulteriore richiesta del Collegio, che, anche se il campo non era segnato al momento del sopraluogo effettuato tre giorni dopo la data della gara, appariva chiaramente che “… non erano stati effettuati alcun tipo di lavori alle porte di giuoco e nelle loro immediate vicinanze” Su specifica richiesta ha chiarito che per effettuare lo spostamento dei pali di una porta sarebbe occorso, avendo a disposizione i mezzi, gli attrezzi e il materiale, un tempo non inferiore alle due ore. Alla luce di ciò questo Giudice ha ritenuto opportuno convocare l’Arbitro il quale a seguito di specifiche domande ha confermato di avere ritenuto irregolare il campo dopo aver constatato, con l’ausilio di “un metro a rotella” che nessuno degli angoli del terreno di giuoco era retto ed ha escluso – in contrapposizione a quanto indicato sul reclamo – che un dirigente della Società Pro Livorno 1919 Sorgenti gli abbia formulato la richiesta di ridisegnare la linea di centro campo. In conseguenza di quanto acquisito, ed in via pregiudiziale quindi, la Corte ritiene assolutamente necessario esaminare la normativa riguardante i poteri dell’Arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o all’interruzione della gara, unitamente a quella riguardante l’accertamento sulla regolarità del campo. L’art. 59 delle N.O.I.F. concernente “I campi di giuoco” prevede, tra l’altro, al comma 4 che “l’Arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di giuoco….”. Costituiscono corollario a tale norma le Decisioni Ufficiali, riportate in calce alle singole Regole del Giuoco del Calcio, il cui articolo 1 tratta del terreno di giuoco, descrivendone forma e misure; della dimensione del campo e delle porte, etc.. A tale disposizione fa seguito il punto 1 delle Decisioni Ufficiali il quale, dopo aver precisato che “…i campi di giuoco per poter essere omologati devono essere conformi a quanto stabilito dalle Regole del Giuoco del Calcio e decisioni Ufficiali”, stabilisce al punto 3 che “le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione dell’Arbitro – senza specificare quali essi siano, n.d.r. – idonei strumenti di misura per l’eventuale controllo della regolarità del terreno di giuoco”. A sua volta il punto 2 della Guida Pratica A.I.A. specifica che” Qualora le irregolarità siano constatate e riguardano la segnatura in generale, le bandierine d’angolo ed il campo per destinazione, l’arbitro inviterà la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e che, comunque non può superare la durata di un tempo di gara. Se ciò non fosse possibile, l’arbitro non darà inizio alla gara. In ogni caso l’arbitro riporterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, le determinazioni assunte e le conseguenze relative”. Null’altro viene indicato per cui la decisione del D.G. di non accedere alla gara, ove venga impugnata, ricade nella sfera di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva. L’art. 60 delle N.O.I.F. invece riserva alla competenza esclusiva dell’arbitro il giudizio sulla impraticabilità del campo, concetto ben diverso da quello relativo alla sua irregolarità che ha riferimento specifico ed esclusivo: alla segnatura in generale, alle bandierine d’angolo ed al campo per destinazione. Per tali irregolarità l’arbitro ha il potere/dovere di richiedere alla società ospitante di porvi rimedio e solo in caso di inadempimento assumere la decisione di non dare inizio alla gara. Al di fuori di tali casi è parere della Corte che l’Arbitro deve porre in essere quanto in suo potere affinché la gara abbia svolgimento assumendo, solo in caso negativo, le determinazioni conseguenti. L’art. 64, intitolato “Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara”, infine, precisa che l’arbitro si debba astenere dal dare inizio (o far proseguire) la gara solo ed unicamente, allorché si verifichino fatti pregiudizievoli, a suo giudizio, per l’incolumità propria, degli assistenti e dei calciatori.

Fatta questa premessa si osserva che, nel caso di specie, la mancata disputa della gara rientra nell’ambito dell’art. 59, ed è dovuta ad un presunto disallineamento delle porte che l’arbitro ha consigliato di regolarizzare mediante lo spostamento di una di esse. Ciò ha sicuramente creato difficoltà per la squadra ospitante sia perché tale spostamento avrebbe avuto ovvie ripercussioni sull’atto di omologa, sia perché l’operazione, come confermato dal Fiduciario Impianti Sportivi del Comitato Regionale Toscana LND, avrebbe sicuramente richiesto un tempo maggiore di quello assegnato per il ripristino della segnatura del campo di gara. Da considerare che, sempre secondo i tecnici che hanno effettuato il sopralluogo nei giorni immediatamente successivi alla data dell’incontro e dopo aver verificato che sul campo non erano state fatte modifiche sostanziali (spostamento di una o di entrambe le porte), l’effetto distorsivo poteva essere corretto con la semplice ridisegnatura della linea di centro campo. A ciò aggiungasi che l’arbitro ha necessariamente effettuato le misurazioni con il solo ausilio del metro a scorrimento e, pur rilevando una sostanziale corrispondenza delle misure perimetrali del campo con i dati esposti sul provvedimento di omologa, ha stimato la misura degli angoli in modo empirico (verificando l’applicabilità della terna pitagorica 3-4-5 per controllare la presenza di un angolo retto). Le misurazioni effettuate, peraltro, non sono in linea con le altre misurazioni esposte e soprattutto non lo è il disegno riportato nel primo rapporto di gara (un angolo acuto di 84.6 ° avrebbe comportato uno spostamento della linea di fondo della parte opposta di ben 14,11 metri con la conseguenza che le porte avrebbero dovuto essere completamente disallineate). Ancora da considerare che il DG ha inizialmente e ripetutamente ritenuto opportuno dare avvio la gara e solo dopo il rifiuto di una o di entrambe le squadre (non è chiaro nei vari rapporti resi) ha assegnato un termine per un ripristino della segnatura del campo che però, sia pure non sul rapporto di gara, identificava con la necessità dello spostamento di una porta. La tipicità della situazione venutasi a creare, la necessità di assicurare i valori dell’attività sportiva che deve principalmente risolversi con lo svolgimento della competizione e la relazione dei tecnici sulla regolarità della posizione delle porte inducono questo Collegio a ritenere necessaria la disputa della gara, al fine di garantire il completo svolgimento agonistico del Campionato. P.Q.M. La C.S.A.T. delibera che la gara venga disputata e dà mandato al C.R.T. per i provvedimenti di conseguenza. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

 

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