C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 31/01/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 42 del 10.01.2019

Oggetto: C.U. n. 42 del 10.01.2019

Reclamo della U.S.D.PELAGO avverso la squalifica inflitta al calciatore Sieni Alessandro per 6 (sei) gare. Reclama la società U.S.D. Pelago avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Sieni Alessandro per 6 (sei) gare, con la seguente motivazione: ‘Per aver colpito volontariamente con una gomitata alla fronte un calciatore avversario, provocandogli profondo taglio. Il calciatore colpito era costretto ad abbandonare la gara’. La reclamante chiede una riduzione della sanzione inflitta al calciatore, in quanto eccessiva rispetto ai fatti addebitati, trattandosi nello specifico di contatto (scontro di giuoco n.d.r.) del tutto privo di volontarietà. Sottolinea inoltre, a sostegno della richiesta di riduzione, il passato sportivo del calciatore, il quale si è sempre contraddistinto per la massima lealtà nei confronti degli avversari, non avendo mai ricevuto squalifiche per comportamento violenti e/o antisportivi. Formula infine richiesta di audizione del calciatore. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto dal direttore di gara, così decide. In via preliminare, si precisa che non si è fatto luogo all‟audizione del calciatore Sieni Alessandro, poiché lo stesso non ha assunto la qualità di parte del procedimento, a mente della normativa federale, mediante la sottoscrizione del reclamo. Ciò detto, passando al merito della decisione, il reclamo non merita accoglimento. Contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, le risultanze processuali emergenti dagli atti ufficiali (referto e supplemento di rapporto) consentono di ricondurre il gesto del Sieni (gomitata alla fronte dell‟avversario) nell‟ambito delle condotte di violenza, in riferimento alle quali non può certamente escludersi il carattere volontario atteso che l‟arbitro, al quale la Corte ha chiesto chiarimenti sul punto, ha potuto precisare - in modo chiaro - che il calciatore „..si spostava prima in avanti e poi indietro per „caricare‟ il colpo‟, il tutto disinteressandosi della palla. La descrizione dei fatti offerta dall‟ufficiale di gara consente, dunque, di escludere alla radice il carattere fortuito dello scontro, dovendosi invero considerare, nel giudizio di congruità della sanzione, non solo il carattere indubbiamente violento del gesto con il quale il Sieni ha attinto l‟avversario, ma anche la circostanza che a seguito del colpo ricevuto quest'ultimo sia stato costretto ad uscire dal campo di giuoco per essere trasportato al più vicino presidio ospedaliero (per ricevere cure mediche). Sanzione congrua ai sensi e per gli effetti dell‟art. 19, comma 4, lett. c). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall‟USD Pelago: - respinge il reclamo; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.

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