C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 31/01/2019 – Delibera – Reclamo presentato dalla “ A.S.D. Pistoiese – C.F.” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la reclamante con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica oltre l’ammenda di euro 100. C.U. n.41 del 3 gennaio 2019.

Reclamo presentato dalla “ A.S.D. Pistoiese – C.F.” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la reclamante con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica oltre l’ammenda di euro 100. C.U. n.41 del 3 gennaio 2019.

Secondo quanto previsto dal C.U. n.34 del 29/11/2018 la gara “ A.S.D. Pistoiese – Marzocco Sangiovannese” valevole per il campionato di eccellenza femminile, andava disputata in data 2/12/2018 presso il campo comunale Frascari di Pistoia. A tale gara si presentava soltanto la squadra della Sangiovannese. Per tale motivo il G.S.T. dopo aver sciolto la riserva, in seguito al preannuncio di reclamo avanzato dalla società Marzocco Sangiovannese, decretava la perdita della gara per la squadra ospitante oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la Pistoiese C.F. sostenendo di “ non ritenere di aver rinunciato alla disputa della gara” avendo regolarmente comunicato al C.R.T., tramite l‟utilizzo di un portale ad hoc predisposto, la variazione del campo di gioco, essendo quello consuetudinario occupato per lo svolgimento di un‟altra gara. Pertanto la squadra della Pistoiese, in data 2/12/2018, si presentava presso il campo di calcio indicato nella suddetta comunicazione, con tutta l‟intenzione di disputare la gara in questione. Riconosce la reclamante la mancata lettura del C.U. n.34 del 29/11/2018 sopra riportato.Per tali motive chiede la disputa della gara o in via subordinata l‟annullamento del punto di penalizzazione. Il G.S.T. espletata tutta l‟attività istruttoria del caso ha ritenuto sussistere l‟ipotesi di cui all‟art 53 n.2 delle norme organizzative interne della F.I.G.C., decretando la perdita della gara ed il punto di penalizzazione per la squadra ospitante. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti del procedimento ritiene di dover confermare la decisione del giudice di primo grado. Infatti la reclamante nel caso in esame ha tenuto un comportamento gravemente omissivo, non avendo cura di comunicare alla squadra avversaria il cambio del campo di gioco e non avendo cura di assicurarsi che la comunicazione del cambio medesimo fosse stato accolto dal C.R.T. omettendo la lettura del C.U. n.34 che prevedeva la sede della partita in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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