C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 31/01/2019 – Delibera – Reclamo Sant’Albino Calcio Avverso Squalifica Duchini Nicolo’ Per 4 gg. (C.U. N. 29 Del 9\1\2019)

Reclamo Sant’Albino Calcio Avverso Squalifica Duchini Nicolo’ Per 4 gg. (C.U. N. 29 Del 9\1\2019)

 Propone rituale reclamo il Sant‟Albino Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Siena con la seguente motivazione: “Dopo decisione del DG da cui era stato ammonito per proteste, gli si rivolgeva proferendo una frase blasfema. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al DG a circa 20 cm continuando le proteste con frasi irrispettose. Veniva a questo punto allontanato grazie all’intervento dei compagni di squadra”. La reclamante chiede una riduzione a tre giornate della sanzione, non contesta l‟episodio, tuttavia fa menzione di altra decisione simile contenuta in altro comunicato nella quale il calciatore in questione aveva ricevuto 3 giornate. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, né del resto la reclamante contesta il comportamento del proprio calciatore così come riportato nel rapporto gara. Per quanto attiene alla entità della sanzione essa appare congrua, e la asserita diversità rispetto ad altra simile, rientra nell‟autonomia del singolo giudice nella valutazione delle circostanze, valutazione che a volte può essere corretta in secondo grado solo e soltanto se vi è impugnazione. Nel caso di specie la valutazione di questa Corte non differisce da quella del primo giudice, assommandosi ben tre comportamenti distintamente sanzionabili: la frase blasfema (1g), il comportamento irriguardoso (2 gg), ed il ritardato allontanamento dal campo con l‟invito dei compagni di squadra (1g). P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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