C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Gara Academy Livorno Calcio – S. Frediano Calcio (2-1) del 05.01.2019. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.31 del 0501.2019 Delegazione Provinciale di Livorno.

 

Gara Academy Livorno Calcio – S. Frediano Calcio (2-1) del 05.01.2019. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.31 del 0501.2019 Delegazione Provinciale di Livorno.

Reclama la società Academy Livorno Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. GARE DEL 5/ 1/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/ 1/2019 ACADEMY LIVORNO CALCIO - SAN FREDIANO CALCIO S.D il direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato che la gara in questione è stata sospesa al 33º del II per un guasto all'impianto di illuminazione del campo. Rilevato che l'arbitro ha comunque chiesto alla società ospitante di procedere alla completa illuminazione del terreno di gioco. Tenuto conto che il D.G. ha comunque aspettato il previsto tempo di attesa, che il suddetto problema venisse risolto anche se già non è avvenuto. Rilevato che il d.g. ha espressamente dichiarato che in quello specifico frangente non ha ritenuto sussistenti le condizioni minime di illuminazione necessarie alla prosecuzione della gara e che, pertanto, ha comunicato alla società che la partita sarebbe stata definitivamente interrotta. Considerato che le circostanze materiali sopradescritte non esonerano da responsabilità la società ospitante utilizzatrice dell'impianto sportivo sulla quale, comunque, ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori. Ritenuto che la società ospitante sulla base delle normative del vigente CGS e della consolidata giurisprudenza sportiva, è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori; Considerato, pertanto, che il non regolare svolgimento della gara è da attribuirsi alla soc. Accademy Livorno Calcio sulla base di quanto disposto dall'art. 17 comma 1 e 4 del CGS; PTM Si delibera di comminare alla soc. Accademy Livorno Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. La reclamante non nega vi sia stata una sospensione della partita a causa di un guasto all’impianto elettrico che fornisce il campo sportivo, e nello specifico l’illuminazione dei riflettori del terreno di gioco. Sostiene tuttavia che il guasto è stato riparato e che vi erano le condizioni per riprendere la gara, tuttavia l’arbitro non ha ritenuto di proseguire il gioco forse a causa di una temuta incolumità personale stante alcuni diverbi fra i presenti nel terreno di gioco. Allega alcune fotografie attestanti, a suo dire, la ripresa corretta illuminazione del campo e chiede venga riesaminato il caso con ogni conseguenza successiva. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, smentisce di non avere proseguito la gara per timore della propria incolumità fisica ed evidenzia che la decisione di non riprendere il gioco, è stata determinata dalla insufficiente illuminazione del terreno di gioco. Precisa che la sua decisione di interrompere la gara e quindi dichiararla conclusa definitivamente, è stata presa da suo spogliatoio e la sua comunicazione ad entrambe le società è stata comunicata proprio davanti allo stesso e non sul terreno di gioco o nell’area tecnica. Dichiara di avere scattato una foto dello stato dei luoghi dal suo cellulare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ,esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare occorre evidenziare che fatti che anche potenzialmente avrebbero potuto minare l’incolumità dell’arbitro, non sono stati contestati dal G.S. per cui gli stessi rimangono estranei al presente procedimento. In secondo luogo, la Corta ritiene che le fotografie prodotte dalla reclamante e quella non prodotta dall’arbitro, la quale comunque si è resa disponibile al loro deposito, non possono trovare albergo in questa sede in quanto non costituiscono elementi di prova oggettivamente valutabili. Per quanto attiene il merito della vicenda la Corte rileva la superficialità con la quale l’arbitro ha gestito la situazione. Dato per vero e scontato che il D.G. è l’unico soggetto titolato a conferire al terreno di gioco il crisma della regolarità, ivi compresa quindi la sua illuminazione nel caso di gare in notturna, è altrettanto vero che la verifica delle condizioni di “giocabilità” devono essere scrupolosamente valutate. Nel caso di specie invece, per stessa ammissione dell’arbitro, la valutazione della scarsa illuminazione è stata presa nel suo spogliatoio o quantomeno sulla porta dello stesso, con conseguente comunicazione ufficiale, piuttosto che a seguito di una attenta verifica proprio all’interno del terreno di gioco ovvero nello spazio fisico ove avrebbe dovuto disputarsi la gara. Tale negligenza fa pensare che non siano state poste in essere tutte le attenzioni e valutazioni oggettive e soggettive del caso. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e dispone la ripetizione della gara. Dispone altresì il non addebito della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it