C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 32 del 09.01.2019 Reclamo dell’A.C.D. Geotermica avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pisa al calciatore Soldato Mattia fino al 06.03.2019 (due mesi e 3 giorni).

Oggetto: C.U. n. 32 del 09.01.2019 Reclamo dell’A.C.D. Geotermica avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pisa al calciatore Soldato Mattia fino al 06.03.2019 (due mesi e 3 giorni).

Con rituale reclamo l’A.C.D. Geotermica impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale (Pisa) al calciatore Soldato Mattia fino al 06.03.2019, con la seguente motivazione: ‘a gioco fermo, mentre il D.G. annotava l’espulsione di un compagno, il Soldato calciava il pallone in direzione del D.G. colpendolo posteriormente e lievemente al polpaccio senza procurargli dolore. Alla notifica il giocatore si scusava con il D.G.’. La società non contesta il fatto che il Soldato abbia calciato il pallone verso il D.G., ma chiede che tale gesto sia ritenuto come un gesto di stizza del tutto privo di intenzionalità, avendo il calciatore, dopo la segnatura di una rete, colpito maldestramente la palla. Chiede, in ragione di tali motivi, una riduzione della sanzione inflitta. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, riunitasi in camera di consiglio, così decide. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, l’Arbitro al quale è stata chiesta un’integrazione istruttoria e, in particolare, di fornire precisazioni di fatto sugli aspetti controversi della questione, ha sostanzialmente confermato l’episodio oggetto di contestazione, descrivendo con dovizia di particolari l’intera dinamica dei fatti. Vi è da sottolineare anzitutto che l’esame delle risultanze ufficiali consente, ad avviso del Collegio, di poter confermare la tesi della reclamante riguardante l'inserimento della condotta contestata nel novero dei gesti di stizza. Indirizzano in tal senso le dichiarazioni arbitrali, dalle quali è possibile ricavare, in modo chiaro, che il gesto ‘si determinava dalla frustrazione dovuta all’andamento che aveva assunto la gara fino a quel determinato momento’. Giova inoltre, ai fini dell’indagine di cui sopra, la circostanza, che trova conferma negli atti ufficiali, che la palla non fosse calciata con violenza e, dunque, che il gesto non avesse quei connotati di lesività che sono propri delle condotte di violenza. E’ indubbio, tuttavia, che il calciatore abbia colpito il pallone in direzione dell’arbitro, con ciò accettando il rischio di colpirlo. Per questi motivi, ricostruita così la dinamica fattuale, la Corte non ritiene di poter ridurre il provvedimento impugnato poiché, a suo avviso, già correttamente ed equamente parametrato dal giudice di prime cure sulla base di un atteggiamento di frustrazione del calciatore. Occorre infatti rammentare che, ove il gesto del Soldato avesse avuto come unico obbiettivo quello di colpire il direttore di gara e/o lo stesso avesse avuto i caratteri della violenza, la Corte avrebbe potuto fare uso dei poteri riconosciuti dalla normativa federale per aggravare la sanzione comminata. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo; - conferma il provvedimento impugnato. - ordina l’addebito della tassa di reclamo.

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