C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – Reclamo della “ GSD Ardenza” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Mauro Matteo con una squalifica per tre giornate. C.U.n.33 del 17/01/2019.

Reclamo della “ GSD Ardenza” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Mauro Matteo con una squalifica per tre giornate. C.U.n.33 del 17/01/2019.

Nel corso del primo tempo della gara “ Progetto giovani Isola D’Elba – Ardenza” valevole per il campionato provinciale Giovanissimi, il calciatore Mauro Matteo veniva ammonito per proteste, dopo che era già stato richiamato più volte dal D.G. per lo stesso motivo. In seguito alla esibizione del cartellino giallo il calciatore continuava a protestare, agitando le braccia e rivolgendo una frase offensiva nei confronti del D.G. Al momento di allontanarsi faceva il gesto dell’ombrello. A quel punto l’arbitro gli mostrava il cartellino rosso. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società dell’Ardenza la quale, pur non contestando la condotta ascritta al proprio tesserato, chiede una riduzione della sanzione. Tale richiesta si fonda esclusivamente sulla difficile situazione familiare del calciatore che, sicuramente, ha influito sull’emotività del suo comportamento anche sul campo di gioco. La società teme che la squalifica possa aggravare la sua già difficile situazione personale e a spingerlo ad abbandonare l’attività sportiva. Questa Corte di Appello Territoriale esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in questione. Premesso che non spetta ad un organo di giustizia sportiva entrare in valutazioni circa la vita personale dei tesserati, appare decisamente esagerato far scaturire da una squalifica per tre gare un possibile abbandono dell’attività sportiva da parte di un ragazzo di 14 anni. Comunque la sanzione in contestazione appare congrua rispetto alla condotta tenuta dal calciatore. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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