C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 14/02/2019 – Delibera – Gara Arezzo Football Academy – Capolona Quarata (2-1) del 13.01.2019. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 44 del 17 gennaio 2019 C.R. Toscana.

Gara Arezzo Football Academy – Capolona Quarata (2-1) del 13.01.2019. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 44 del 17 gennaio 2019 C.R. Toscana.

 Reclama in proprio il sig. Marco Lucherini avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 17/7/2019 LUCHERINI MARCO (CAPOLONA QUARATA) In seguito ad una ammonizione per proteste, con un gesto di stizza lanciava volontariamente il pallone con le mani verso il D.G., che si trovava ad una distanza di circa 2-3 metri, colpendolo all’altezza della spalla, senza procurargli dolore.” Il reclamante, pur ammettendo di essere rimasto contrariato da una decisione tecnica del D.G. e di avere conseguentemente subito un’ammonizione per proteste, tuttavia lo stesso assume di essersi limitato a raccogliere il pallone passatogli da un compagno e di averlo indirizzato, con una traiettoria morbida, verso il punto in cui avrebbe dovuto essere ripreso il gioco a seguito della punizione precedentemente assegnata dall’Arbitro alla squadra avversaria. In tale circostanza, il pallone colpiva – sempre a detta del Reclamante – occasionalmente il D.G. alla spalla senza tuttavia arrecare al medesimo alcun danno fisico attesa anche la mancanza di forza e violenza nel palla. Peraltro il Lucherini fa presente di essersi immediatamente scusato per quanto accaduto. Di guisa che, essendo il gesto involontario, casuale e comunque qualificabile come comportamento irriguardoso, richiede che la sanzione, che dovrebbe essere inquadrata nell’ambito dell’art. 19, comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, sia in ogni caso ridotta. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, lo stesso conferma quanto già riportato in sede di prima refertazione, precisando come il gesto del calciatore sia stato improvviso e di stizza. Conferma però come tale gesto non fosse connotato da violenza ed esclude che gli abbia procurato qualsivoglia dolore fisico. Conferma altresì la circostanza che il Lucherini gli abbia porto le proprie scuse. Alla riunione dell’08.02.2019 viene convocato, così come richiesto nel gravame, il Sig. Lucherini Marco, il quale, dopo essere stato edotto di quanto contenuto nel supplemento di rapporto reso dal D.G., si riporta al reclamo ribadendo di aver semplicemente voluto rimettere il pallone verso il punto di battuta della punizione, senza tuttavia voler porre in essere un gesto di stizza né tantomeno colpire il D.G.. L’art. 35 del C.G.S., pur affermando il principio di fede privilegiata che deve essere necessariamente attribuito alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara in sede di refertazione, tuttavia non impedisce agli organi di giustizia sportiva di valutare ed interpretare tali dichiarazione con il fine preminente di accertare l’effettiva dinamica di ogni episodio avente rilievo disciplinare.

Ciò premesso, il Collegio ritiene innanzitutto che nel caso di specie debba escludersi qualsivoglia intento violento da parte del calciatore. Infatti, la “traiettoria morbida” del pallone richiamata in sede di reclamo è sostanzialmente confermata anche dal D.G., il quale riferisce l’assenza di violenza nella condotta del Lucherini che in effetti non procurava all’Arbitro alcun dolore fisico . Di talché tale condotta, non essendo connotata da potenzialità lesiva, non può essere appunto inquadrata nell’ambito delle condotte violente con ogni necessaria conseguenza in termini sanzionatori. Invero quanto descritto dal D.G. nel proprio rapporto di gara ed appena sopra evidenziato rende verosimile che il Lucherini, più che mettere in atto un gesto di stizza, abbia voluto effettivamente restituire il pallone per consentire la ripresa del gioco; ne è conferma la traiettoria del pallone, “morbida” per il Reclamante, priva di violenza per l’Arbitro, viceversa, dove si fosse trattato di una reazione di rabbia, è presumibile che il Lucherini avrebbe sbattuto il pallone per terra o piuttosto lo avrebbe indirizzato verso il D.G. ed il punto di battura con una traiettoria più tesa. Pur tuttavia non può non ritenersi che il calciatore, forse contrariato dall’episodio avverso, sia stato quantomeno imprudente ed indirizzando il pallone verso l’Arbitro ha in qualche modo accettato anche il rischio che quest’ultimo potesse essere colpito. Conseguentemente alla condotta dell’odierno reclamante deve essere comunque attribuito rilievo disciplinare, pur dovendosi inquadrare la medesima nell’ambito dei comportamenti irriguardosi e come tale sanzionata. Se ciò è vero, come è vero, anche alla luce della ratio che permea l’art. 19 comma 4 bis lettera b) di recente introduzione, di cui deve farsi applicazione in via analogica anche al caso di specie e che tende a distinguere in maniera netta, anche in termini sanzionatori, le condotte irriguardose da quelle violente, la squalifica comminata al Lucherini appare eccessiva e deve essere perciò adeguatamente ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Lucherini Marco fino a tutto il 17 aprile 2019. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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