C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 14/02/2019 – Delibera – Gara Monteriggioni – Castelfiorentino ( 1-1) del 13.01.2019. Campionato Allievi Regionale. In C.U. n.44 del 17.01.2019 C.R.T.

Gara Monteriggioni – Castelfiorentino ( 1-1) del 13.01.2019. Campionato Allievi Regionale. In C.U. n.44 del 17.01.2019 C.R.T.

Reclama la società Castelfiorentino avverso le seguenti squalifiche inflitte dal G.S. DIRIGENTI SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2019 al dirigente sig. Gabriele Mario in quanto ”Allontanato per aver offeso e minacciato il D.G., uscendo, reiterava le offese”. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 17/ 5/2019 al calciatore Vaccaro Senna Mattia in quanto” A seguito di provvedimento disciplinare si avvicinava al D.G. appoggiandogli numerose volte le mani sul petto senza conseguenza e profferendo frasi minacciose. Uscendo dal terreno di gioco colpiva più volte la rete di recinzione con calci”. La reclamante, per quanto attiene il dirigente sig. Gabriele Mario, sostiene che lo stesso non ha compiuto gli atti che gli vengono imputati ma ha solamente commentato ad alta voce una decisione del D.G. Per quanto invece riguarda il calciatore sig. Vaccaro Senna Mattia rileva che lo stesso ha sicuramente appoggiato le mani sul petto dell’arbitro anche se in misura minore rispetto al contestato e comunque senza alcun intento lesivo. Le frasi profferite non erano di tono minaccioso ma puramente stizzose in virtù della concitazione del momento. La società chiede una rivisitazione dell’entità dei periodi di squalifica per entrambi i tesserati e di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in atti. In data 08.02.2019 il rappresentante della società reclamante, in sede di audizione, è stato reso edotto del supplemento di rapporto arbitrale ed al contempo ha confermato il contenuto del gravame. Ha precisato che il calciatore non ha colpito la rete come imputato ma ha solo scalciato a terra. Riferisce infine che il calciatore ha già subito un’autonoma sanzione disciplinare all’interno della società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. Da quanto emerge dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento non vi sono dubbi circa la responsabilità del dirigente sig. Gabriele Mario e del calciatore sig. Vaccaro Senna Mattia in ordine ai fatti ascritti. La difesa della società, sia pure garbata e corretta nelle forme e nel pensiero, non pare essere in grado di confutare la versione arbitrale che, per disposizione normativa, prevale come prova privilegiata nel procedimento sportivo. Il Collegio rileva inoltre che la giovane età del calciatore e gli atti da questo posti in essere deve essere di sprone alla società al fine di indirizzarlo verso comportamenti sportivi e educativi improntati al rispetto ed alla osservanza delle regole. In tema di quantificazione delle sanzioni le stesse appaiono congrue relativamente ai fatti contestati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo in ogni sua parte e dispone l’addebito della relativa tassa.

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