C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 14/02/2019 – Delibera – Reclamo proposto dal legale rappresentante del G.S. Calasanzio A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Pisa ha inflitto al Calciatore Bertelli Walter la squalifica fino al 19.1.2022. (C.U. n. 35 del 23.1.2019).
Reclamo proposto dal legale rappresentante del G.S. Calasanzio A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Pisa ha inflitto al Calciatore Bertelli Walter la squalifica fino al 19.1.2022. (C.U. n. 35 del 23.1.2019).
Il Presidente della Società Calasanzio A.S.D., Caciagli Walter, ha tempestivamente impugnato il provvedimento indicato in epigrafe. Nella fase istruttoria del procedimento questo Collegio ha rilevato che il reclamante è stato inibito, per fatto proprio, fino al 13.3.2019 con provvedimento del medesimo G.S.T. Provinciale pubblicato, anch’esso, con il C.U. n. 35 emesso, in data 23.1.2019, dalla Delegazione Provinciale di Pisa. Rilevato che l’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S. vieta al Dirigente inibito qualsiasi attività in ambito federale per la durata della sanzione, la Corte rileva l’assenza di ogni legittimazione nel Caciagli a proporre reclamo per conto del tesserato Bertelli. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana dichiara di non poter prendere in esame il reclamo sopraindicato per la mancanza di legittimazione attiva del reclamante. Dispone l’incameramento della tassa.
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