C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 14/02/2019 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal Tesserato Caciagli Valter, Presidente pro tempore della Società G.S. Calasanzio A.S.D., avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. di Pisa gli ha inflitto l’inibizione da ogni attività in ambito federale fino al 13.3.2019. (C.U. n. 35 del 23.1.2019).

 

Reclamo proposto in proprio dal Tesserato Caciagli Valter, Presidente pro tempore della Società G.S. Calasanzio A.S.D., avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. di Pisa gli ha inflitto l’inibizione da ogni attività in ambito federale fino al 13.3.2019. (C.U. n. 35 del 23.1.2019).

Con reclamo tempestivamente proposto in proprio, redatto su carta intestata della Società, il Tesserato indicato in epigrafe contesta il provvedimento disciplinare di cui è stato oggetto, così motivato: “Riconosciuto dal D.G. in quanto Presidente della società al momento della consegna di richiesta della forza pubblica, da dietro la porta offendeva e minacciava ripetutamente il D.G.. Alla fine del primo tempo reiterava le offese e minacce al D.G. dal cancello”. Dopo aver precisato di essere arbitro U.I.S.P. ancora in attività, il Caciagli nel proprio reclamo si limita a negare di aver offeso il D.G. della gara, affermando di essersi a lui rivolto unicamente in occasione del secondo gol subito dalla propria squadra, avendo ritenuto la segnatura della rete dovuta unicamente ad un errore dell’arbitro. Dichiara di aver avuto conforto in tal senso dall’Osservatore Arbitrale presente, il quale avrebbe affermato che “Lui (l’arbitro, n.d.r) dopo oggi smetterà di arbitrare”. Conclude affermando di aver riportato la frase suddetta all’Arbitro. Esaminato quanto indicato sullo “scritto” – così il Caciagli definisce il documento inviato – la Corte, pur rilevando la possibile sussistenza di elementi di inammissibilità stante l’assenza di qualsiasi elemento concreto idoneo a contestare la decisione impugnata, nonché di una chiara e precisa richiesta conclusiva, ha ritenuto opportuno decidere, anche perché ci si trova in presenza dell’assenza di una, ancorché minima, conoscenza delle norme del procedimento disciplinare sportivo (vedi anche la decisione n. 67 in questo stesso C.U.). Sono state, pertanto, richieste all’Arbitro della gara ulteriori delucidazioni. Il D.G., in risposta, ha integralmente confermato gli episodi accaduti e indicati sul rapporto di gara. I fatti sono pertanto, a norma dell’art. 35 del C.G.S., acclarati e la decisione del G.S.T. appare congrua anche sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata. P.Q.M. la C.S.A.T., pronunciandosi in maniera definitiva, respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.

 

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