C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/02/2019 – Delibera – Gara Pianese – Sinalunghese (2-3) del 05.01.2019. Campionato Giovanissimi B. In C.U. n. 29 del 09 gennaio 2019 D.P. Siena.

Gara Pianese – Sinalunghese (2-3) del 05.01.2019. Campionato Giovanissimi B. In C.U. n. 29 del 09 gennaio 2019 D.P. Siena.

Reclama l‟U.C. Sinalunghese A.S.D. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per la Provincia di Siena: -“A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/6/2019 SCORTECCI SIMONE (SINALUNGHESE A.S.D.) Mentre soccorreva un giocatore rimasto ferito in un contrasto di gioco, si alzava con fare intimidatorio si avvicinava a circa 40 cm dal DG urlandogli frasi irriguardose e offensive. Alla notifica del provvedimento si rifiutava di uscire dal terreno di gioco, solo dopo l‟opera di convincimento da parte dell‟allenatore Manso lasciava il campo. Mentre stava lasciando il terreno di gioco cercava il contatto fisico con il massaggiatore e l‟accompagnatore della Soc. Pianese, cosa non avvenuta grazie l‟intervento dell‟allenatore della pianese Bacci.” -“A CARICO DIRIGENTI SQUALIFICA FINO AL 26/6/2019 CAVALLETTA MARCO (SINALUNGHESE A.S.D.) Mentre soccorreva un giocatore rimasto ferito in un contrasto di gioco, si alzava con fare intimidatorio si avvicinava a circa 40 cm dal DG urlandogli frasi irriguardose e offensive. Alla notifica del provvedimento si rifiutava di uscire dal terreno di gioco, solo dopo l‟opera di convincimento da parte dell‟allenatore Manso lasciava il campo. Mentre stava lasciando il terreno di gioco cercava il contatto fisico con il massaggiatore e l‟accompagnatore della Soc. Pianese, cosa non avvenuta grazie l‟intervento dell‟allenatore della pianese Bacci.” La Società reclamante sostanzialmente non nega che i propri dirigenti abbiano posto in essere le condotte oggetto di contestazione, tuttavia, pur ritenendo che il comportamento dei medesimi sia stato maleducato e non rispettoso, rappresenta che la sanzione inflitta sarebbe iniqua e sproporzionata rispetto ai provvedimenti usualmente adottati dal Giudice Sportivo per episodi simili ed allo scopo elenca anche alcuni esempi. Chiede la riforma parziale della sanzione inflitta dal G.S.T. con conseguente riduzione della stessa. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest‟ultimo confermava integralmente quanto già riportato nel proprio referto. Nel caso di specie il Collegio è chiamato a valutare non tanto l‟an degli addebiti contestati al dirigente ed al massaggiatore dal G.S.T., peraltro con identica motivazione, ciò in quanto da un lato il D.G., in sede di supplemento, conferma quanto già descritto in sede di refertazione, dall‟altro lato, del resto, la medesima Reclamante non contesta l‟effettivo accadimento dei fatti così come rappresentati dall‟Arbitro. Ciò che si chiede piuttosto alla Corte è una valutazione del quantum delle sanzioni comminate le quali, come asserito in sede di gravame, sarebbero da ritenersi inique e sproporzionate in relazione agli addebiti contestati. Sul punto il Collegio ritiene che le censure mosse dalla Reclamante siano sostanzialmente da condividere e che sia l‟inibizione che la squalifica meritino di essere ridotte. In particolare, ciò che emerge dagli atti ufficiali e dalla motivazione posta dal G.S.T. a fondamento della propria decisione, è che la condotta dei due tesserati della Sinalunghese si sia dapprima diretta all‟indirizzo del D.G. con un atteggiamento intimidatorio (si avvicinavano a circa 40 cm da quest‟ultimo) accompagnato da frasi offensive ed irriguardose e che successivamente si sia diretta all‟indirizzo di dirigenti della squadra avversaria con i quali cercavano il contatto fisico senza peraltro riuscirvi. Sotto il primo profilo deve ritenersi che la condotta sia senz‟altro priva di ogni connotato di violenza ed il contegno tenuto verso il D.G. sia più che altro da qualificarsi come irriguardoso, ancorché gravemente irriguardoso, senza comunque che vi sia stato con l‟Arbitro alcun contatto fisico, anche solo tentato.

Sotto il secondo profilo, dove al contrario il comportamento deve ritenersi quantomeno aggressivo e, potenzialmente, anche violento, il Collegio rileva innanzitutto che l‟azione era diretta solo nei confronti dei dirigenti avversari, senza che il D.G. fosse, neanche indirettamente, coinvolto, e comunque la condotta, seppur grazie all‟intervento dell‟allenatore avversario, non si è concretata in alcun contatto fisico ancorché quest‟ultimo fosse stato cercato. Le circostanze appena evidenziate inducono il Collegio a ritenere che, nonostante il comportamento dei due tesserati della Sinalunghese esaminato in questa sede sia senz‟altro da censurare e stigmatizzare, le sanzioni inflitte siano eccessive e debbano di conseguenza essere adeguatamente ridotte. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce a mesi 3 (tre) sia l‟inibizione inflitta a Scortecci Simone che la squalifica inflitta a Cavalletta Marco. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it