C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/02/2019 – Delibera – Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Colli Marittimi avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Cionini Gianluca fino al 21/04/2019 (C.U. n. 50 del 7/02/2019).

Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Colli Marittimi avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Cionini Gianluca fino al 21/04/2019 (C.U. n. 50 del 7/02/2019).

Il G.S.T. applicava al giocatore Cionini Gianluca la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 30 gennaio 2019, tra la reclamante e la Società ospitata Manciano, con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G. si avvicinava allo stesso poggiando il proprio petto contro quello dell'arbitro, senza violenza o causare dolore alcuno. Di poi reiterava le offese”. Ricorre l‟impugnante che, preliminarmente, contesta la sussistenza del gesto affermando che il portiere - avendo subito una rete ben due minuti oltre il tempo di recupero concesso e con la sola intenzione di segnalare l'irregolarità della segnatura – non sarebbe riuscito ad arrestare tempestivamente la sua corsa e sarebbe involontariamente giunto a contatto con l'arbitro. Non vi sarebbe stata alcuna aggressività nel gesto, che potrebbe essere valutato come mera condotta irriguardosa; in ogni caso l'atleta avrebbe già fatto ammenda del comportamento poco ortodosso, scusandosi ufficialmente sul sito della squadra anche perché la sua espulsione avrebbe favorito la vittoria della squadra ospite avvenuta nel corso dei supplementari. Auspicando un ridimensionamento della sanzione alla reale portata degli eventi, stante anche la resipiscenza palesata dal giocatore anche nello stesso atto di impugnazione, la reclamante conclude invocando la riduzione della sanzione irrogata. Il ricorso non può trovare accoglimento. Occorre preliminarmente rilevare che il G.S. ha correttamente specificato le ragioni che lo hanno indotto ad adottare una sanzione così mite provvedendo a trascrivere, nella parte motiva, quanto esattamente riportato dall'arbitro. Nel rapporto di gara, oltre alla descrizione del fatto, vengono infatti elencati anche gli elementi favorevoli al giocatore: nessuna pressione nel contatto (e dunque nessun indietreggiamento del D.G.) e nessun dolore. Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, l'arbitro, al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, conferma in toto la dinamica precedentemente fornita dettagliando in modo puntuale la condotta ma sottolineando la valenza oggettivamente intimidatoria ed aggressiva sia delle azioni che delle parole proferite. Tale comportamento non può trovare alcuna giustificazione per due ordini di ragioni. La prima è che tutti sanno che nel mondo del calcio le gare non terminano automaticamente allo scadere del tempo di recupero concesso ma necessitano della ulteriore determinazione del D.G. per chiudere l'incontro; per tale ragione la presunta invalidità, ipoteticamente lamentata dal Cionini, appare ingiustificata. La seconda è che il portiere non aveva alcun titolo per confrontarsi con il D.G. non essendo Capitano (ruolo rivestito dal giocatore Tempini Ramon) né Vicecapitano (ruolo riservata al calciatore Brondi Michael) e dunque non vi era alcuna ragione per porre in essere quella corsa forsennata verso l'arbitro con connesse espressioni offensive. Pur prendendo atto delle scuse porte dall'atleta e degli elementi a suo favore la squalifica irrogata dal Giudice di prime cure appare contenuta nei corretti parametri sanzionatori pertanto deve essere confermata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo dell‟Unione Sportiva Dilettantistica Colli Marittimi e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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