C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo della “ A.S.D. Palazzo Del Pero” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bracalenti Massimo con una squalifica per n.4 gare. C.U. n. 36 del 06/02/2019.

Reclamo della “ A.S.D. Palazzo Del Pero” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bracalenti Massimo con una squalifica per n.4 gare. C.U. n. 36 del 06/02/2019.

Sul finire della gara “G.s. Palazzo Del Pero – A.S. Carbonile” valevole per il campionato provinciale di Firenze, il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per un grave fallo di gioco. Alla notifica del cartellino rosso assumeva un atteggiamento minaccioso verso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per quattro gare. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società Palazzo del Pero, ritenendo la sanzione assolutamente eccessiva rispetto al reale comportamento tenuto dal proprio tesserato. Infatti, secondo la reclamante, il tesserato in questione colpiva un calciatore avversario in seguito ad un normale contatto di gioco. Alla notifica del provvedimento di espulsione il giocatore si avvicinava all‟arbitro, per cercare di giustificare il contatto, assolutamente involontario,e comunque ascrivibile ad un normale contatto di gioco. Ad ogni buon conto il tesserato in questione, visto il provvedimento, abbandonava il terreno di gioco senza minimamente inveire contro il D.G. L‟arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che il calciatore incolpato colpiva l‟avversario ad una caviglia, entrando a gamba tesa da tergo in modo irruente. Al fischio del fallo il sig. Bracalenti, intuendo che sarebbe stato espulso,non lasciava il tempo al D.G. di estrarre il cartellino rosso che subito inveiva contro di lui minacciandolo. Infine lasciava il terreno di gioco senza ulteriori proteste. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara, ritiene assolutamente provata la condotta ascritta al tesserato Bracalenti Massimo. Appare altresì congrua la sanzione applicata, stante l‟aggravamento della sanzione minima, per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, con l‟ulteriore giornata di squalifica, rivestendo il tesserato in questione la qualifica di capitano. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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