C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo proposto dall’U.S. Sambuca “U. Casini” in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 24.5.2019 all’Allenatore, Signor Aldo Giorli. (C.U. n. 46 del 24.1.2019).

Reclamo proposto dall’U.S. Sambuca “U. Casini” in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 24.5.2019 all’Allenatore, Signor Aldo Giorli. (C.U. n. 46 del 24.1.2019).

 Il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, motivato “Per aver rivolto ad un calciatore avversario frase di discriminazione razziale”, è ritualmente e tempestivamente impugnato dal legale rappresentante della Società di appartenenza. Il reclamo è fondato sul ritenere l‟istante priva di qualsiasi contenuto di carattere razziale la frase che il Giorli avrebbe pronunciato a fine gara, a mò di rimprovero, nei confronti del calciatore, che viene così indicata: “La pelle non ti salva dal fare queste cose”. Tale espressione, si sostiene, non è indicativa di alcuna discriminazione a fondo razziale per cui, anche a prescindere dalla riduzione o meno dell‟entità della sanzione da irrogare, chiede che venga “...cancellata o almeno modificata la dicitura Discriminazione Razziale” Letto il rapporto di gara ed acquisito dall‟Arbitro il consueto supplemento, la Corte delibera di respingere il reclamo. Da entrambi i documenti, infatti, emerge in maniera chiara che la frase pronunciata dal Giorli è stata indicata sul reclamo in maniera incompleta essendo quella percepita dal D.G. la seguente: “ Il colore della pelle non ti protegge, torna al tuo paese negro di m....”- Le risultanze degli atti ufficiali, il cui carattere di prova privilegiata dovrebbe essere ben nota alla Società reclamante, che se avesse letto con cura il rapporto di gara non avrebbe proposto reclamo, ne determinano l‟assoluta infondatezza. Provato il fatto contestato il Collegio osserva come, sotto il profilo dell‟entità della sanzione, il provvedimento impugnato sia congruo stante che il comma 2 dell‟art. 11 del C.G.S. determina - nel caso in cui Dirigenti e Tesserati di una Società pongano in essere condotte discriminatorie che comportino offesa o denigrazione per motivi di carattere razziale, colore, religione, etc. - una sanzione nel minimo edittale di mesi 4 (quattro) che costituisce, giust‟appunto, la sanzione irrogata dal G.S.. A questa Corte non rimane che stigmatizzare il comportamento del Dirigente che, in virtù dell‟incarico rivestito, dovrebbe essere di esempio ai calciatori che allena. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, respinge il reclamo disponendo l‟incameramento della tassa.

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