C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 02/03/2019 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Forte dei Marmi in opposizione alla delibera emessa dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Lucca in ordine all’esito della gara di Coppa Italia: Sporting Forte dei Marmi / Sporting Viareggio, disputata in data 19.2.2019. (C.U. n. 42 del 19.2.2019).

Reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Forte dei Marmi in opposizione alla delibera emessa dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Lucca in ordine all’esito della gara di Coppa Italia: Sporting Forte dei Marmi / Sporting Viareggio, disputata in data 19.2.2019. (C.U. n. 42 del 19.2.2019).

Il G.S.T. di Lucca accoglieva in data 27.2.2019 il reclamo proposto dalla Società Sporting Viareggio in ordine alla disputa della gara sopra evidenziata, per avere la Società Sporting Forte dei Marmi utilizzato nel corso di detta gara, valida per la Coppa provinciale di Lucca, il Calciatore Manfredi Nicolò che, colpito da squalifica comminatagli in occasione delle gare della medesima Coppa disputata nel corso della Stagione 2017/ 2018, come da C.U. n. 23 del 15.11.2018, non aveva scontato la sanzione in ulteriori gare di Coppa, secondo quanto disposto dall’art. 19, c.11, p.to 1 del C.G.S.. Il provvedimento viene impugnato innanzi questa Corte dall’A.S.D. Sporting Forte dei Marmi con atto pervenuto in data 28.2.2019. In sede istruttoria questo Collegio rileva che, a norma di quanto disposto dall’art.7 del Regolamento della 22^ Edizione del Torneo “Coppa Provinciale” di Lucca, i reclami alla Corte di Appello Sportiva Territoriale avverso le decisioni del G.S.T. debbono pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul C.U. del provvedimento che si intende impugnare. Ciò premesso e rilevato che il reclamo de quo è pervenuto a questa Corte alle ore 14,42 del giorno 28.2.2019, e non entro le ore 12,00 del medesimo giorno, la Corte dichiara di non poter prendere in esame il reclamo per decorrenza del termine previsto per l’impugnativa. Dispone l’acquisizione della tassa.

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