C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/03/2019 – Delibera – Gara Fiesole Calcio- Chianti Nord (1-1) del 03.02.2019. Campionato Giovanissimi B. In C.U. n.36 del 06.02.2019 D.P. di Firenze

Gara Fiesole Calcio- Chianti Nord (1-1) del 03.02.2019. Campionato Giovanissimi B. In C.U. n.36 del 06.02.2019 D.P. di Firenze

Reclama la Società Chianti Nord avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G. S. al calciatore Celli Andrea con la seguente motivazione: “ Espulso per gioco violento, dapprima si avviava verso l‟uscita del terreno di gioco salvo poi tornare indietro dirigendosi con fare minaccioso verso un tesserato avversario. Di poi rivolgeva frase irriguardosa e successivamente lo offendeva. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La reclamante contesta la sanzione sostenendo che l‟arbitro non può avere visto l‟accaduto in quanto intento a parlare con l‟allenatore della società Chianti Nord. Sostiene che il calciatore, a fine gara, si è recato dall‟arbitro per porgere le sue scuse. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente al momento della trattazione del reclamo. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, smentisce di non avere visto il fatto e conferma di avere ricevuto le scuse del calciatore. All‟udienza del 01.03.2019 il Presidente della società reclamante, preso atto del supplemento di rapporto, ha confermato il contenuto del gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Invero la versione arbitrale appare plausibile e scevra da ogni possibilità di censura. Il comportamento del calciatore, anche in virtù della giovane età, appare grave e degno di sanzione adeguata in quanto contraria all‟etica sportiva che invece deve caratterizzare tutti i partecipanti al “gioco” nella stessa maniera. Nel merito la Corte nell‟esaminare l‟imputazione che ha dato luogo alla sanzione rileva che non è chiaro se le frase irriguardosa e l‟offesa siano state dirette verso un calciatore o verso l‟arbitro per cui, in virtù del principio in dubio pro reo decide di optare per l‟imputazione più lieve. Di conseguenza dovrà essere eliminata anche la sanzione accessoria relativa al ruolo di capitano ricoperto dal tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Celli Andrea per quattro giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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