C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/03/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Madonna Dell’acqua Avverso Squalifica Saviozzi Tommaso Per 3 Gg. (C.U. N. 41 Del 20\2\2019)

Reclamo A.S.D. Madonna Dell’acqua Avverso Squalifica Saviozzi Tommaso Per 3 Gg. (C.U. N. 41 Del 20\2\2019)

Propone rituale reclamo la A.S.D. Madonna dell‟Acqua avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Lucca con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta l‟episodio sostenendo che a seguito di uno scontro di gioco il Saviozzi in reazione alla condotta avversaria dava un piccolo calcetto senza figa e senza volontà di far male. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, ribadendo che il calciatore a gioco fermo aveva nel frangente scalciato un giocatore avversario. Il comportamento descritto da DG rientra a tutti gli effetti nella casistica di condotta violenta che la norma intende punire. Il gioco era fermo e la dinamica descritta non lascia dubbi in proposito. Il fatto che l‟avversario non abbia subito conseguenze non rileva, posto che nel caso la sanzione sarebbe stata più grave. La sanzione irrogata, in assenza di conseguenze per l‟avversario, è il minimo edittale per la condotta violenta e va quindi confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo riduce ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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