C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Gara Lajatico – Capanne Calcio (2-0) del 17.02.2019. Campionato di I Categoria. In C.U. n.52 del 21.02.2019 C.R.T.

 

Gara Lajatico – Capanne Calcio (2-0) del 17.02.2019. Campionato di I Categoria. In C.U. n.52 del 21.02.2019 C.R.T.

 Reclama in proprio il sig. Coscetti Carlo dirigente della Società Capanne Calcio avverso la inibizione a svolgere attività fino al 21.06.2019 inflitta dal G.S. “Per aver rivolto ad un calciatore avversario frase di discriminazione razziale”. Il ricorrente rileva che l’arbitro, trovandosi a distanza da lui, possa avere travisato la frase profferita che altro non era se non un identificativo “nero” così come avrebbe potuto essere “calvo o rosso” o espressioni similari. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, contesta l’assunto del reclamante specificando che la frase è stata chiaramente udita in quanto si trovava davanti alla sua panchina. Precisa inoltre, così come chiaramente riportato anche nel primo scritto, che il pronunciato è il seguente: “Sei un nero di merda”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, respinge il reclamo. La versione arbitrale, che normativamente assume valore di prova privilegiata, appare chiara e incontrovertibile. La frase pronunciata dal sig. Coscetti è chiaramente a sfondo razziale per cui la sanzione deve essere comminata come per legge. La Corte rileva che la sanzione inflitta poteva essere anche più grave in quanto al chiaro epiteto a sfondo razziale, il cui vezzo nel pronunciarlo deve trovare fine in quanto denota, nel nostro ambito, pessima cultura sportiva, si deve aggiungere che il sig. Coscetti si è allontanato dal campo solo dopo ripetuti inviti da parte dell’arbitro quantificati in circa un minuto, tuttavia questa negligenza del reclamante non è stata rilevata dal G.S. per cui questo Giudice non può applicare una reformatio in peius per mancanza di contestazione. Per opportuna memoria questa Corte ritiene utile ricordare il testo dell’art. 11commi 1 e 2 del C.G.S. : Responsabilità per comportamenti discriminatori 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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