C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 52 del 21.02.2019 Reclamo della F.C. PECCIOLESE ASD avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Remedi Alessandro fino al 21.04.2019 (due mesi).

Oggetto: C.U. n. 52 del 21.02.2019 Reclamo della F.C. PECCIOLESE ASD avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Remedi Alessandro fino al 21.04.2019 (due mesi).

Con tempestivo reclamo la società Pecciolese impugna il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto al calciatore Remedi Alessandro la squalifica fino al 21 aprile 2019, con la seguente motivazione: ‘per aver protestato in maniera irriguardosa nei confronti del d.g. e per averlo afferrato all’altezza del dorso, nel tentativo di richiamarne l’attenzione, senza violenza e senza causare dolore’. Con il gravame la società lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al calciatore, rilevando, da un lato, l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure dell’art. 19 CGS, nuovo testo (v. delibera del Presidente Federale del 07.12.2019 - C.U. n. 19/A), per non aver lo stesso considerato, sotto il profilo sanzionatorio, la distinzione condotta irriguardosa e condotta violenta, ora espressamente disciplinata; dall’altro, che l’espressione pronunciata dal calciatore debba, al contrario di quanto ritenuto dal GST, essere considerata come una ‘normale protesta’ e non una frase irriguardosa o un’offesa, poiché diretta a contestare una decisione di gioco e non volta a minare l’onorabilità del d.g.. Rileva inoltre che la condotta del Remedi, consistita nell’afferrare il d.g. con un braccio all’altezza del dorso, dovrebbe essere correttamente interpretata dal giudicante come gesto volto a richiamare l’attenzione dell’arbitro.

Precisa al riguardo che nella gestualità del calciatore non vi è forma di costrizione e/o di violenza, e che la sua genesi è da ricondurre ad un’azione istintiva, come detto, volta a richiamare l’attenzione del direttore di gara. Censura altresì la decisione del giudice di prime cure poiché lo stesso, nel giudizio di congruità della sanzione, non avrebbe considerato, due aspetti: il primo, che il Remedi, subito dopo la notifica dell’espulsione, è immediatamente uscito dal terreno di gioco; il secondo, il calciatore, a fine gara, si è recato dal direttore di gara per scusarsi. Ad ulteriore e definitivo sostegno della richiesta di riduzione, la società richiama infine una decisione di questa Corte, di cui al C.U. n. 53 del 16.03.2017, rimarcando l’eccessività della sanzione impugnata e chiedendo, in via istruttoria, di essere sentita dall’Organo di Giustizia adito. Tale ultima istanza ha poi trovato sfogo all’udienza del’08 marzo 2019, ove il rappresentante della società, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha esposto alla Corte le ragioni ed i motivi di doglianza, sottolineando, in particolare, la circostanza, peraltro affermata dallo stesso direttore di gara nel referto, che il gesto del calciatore, comunque non violento, era finalizzato unicamente a richiamare l’attenzione del direttore di gara. Terminata l’udienza, la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per discutere il reclamo, a seguito della quale, addotta la seguente decisione. Il reclamo è fondato e per questo merita accoglimento. Nel premettere doverosamente il Collegio che le ragioni di doglianza sviluppate dalla reclamante sul punto di una possibile interpretazione della frase pronunciata dal Remedi come una ‘normale protesta’ non possono ritenersi fondate, poiché è di palmare evidenza che essa è riconducibile nel novero delle espressioni irriguardose, essendo sì la stessa finalizzata a contestare di gioco, ma pur sempre una decisione assunta dal direttore di gara al quale il calciatore si rivolge in modo del tutto inappropriato e poco educato, la sanzione comminata dal GST, all’esito del giudizio di congruità compiuto dalla Corte, appare effettivamente eccessiva in relazione agli addebiti contestati. Ciò in quanto l’art. 19. Comma 4, lett. d) CGS , così come riscritto sulla delibera del 07.12.2018, pubblicata sul C.U. n. 19/A, regolamenta in maniera specifica il regime sanzionatorio da applicarsi alle ‘condotte gravemente irriguardose che si concretizzino con un contatto fisico con gli ufficiali di gara’, prevedendo l’irrogazione di una sanzione minima (per i calciatori) di quattro giornate e/o a tempo determinato. Appare dunque evidente, in ragione di quanto sopra richiamato, che il Giudice di prime cure abbia considerato in modo eccessivo la condotta del Remedi; ciò in quanto il comportamento del calciatore, alla luce delle risultanze istruttorie tutte, risulta nel complesso non passibile di un giudizio di inasprimento rispetto alla sanzione prevista nel minimo edittale, stante l’assenza di circostanze aggravanti che, ove sussistenti, avrebbero potuto invece giustificare il discostamento dalla sanzione base prevista dalla citata norma. La condotta del calciatore si è infatti concretizzata con una gestualità del tutto priva dei caratteri propri della violenza, o anche solo semplicemente della costrizione fisica, avente tra l’altro il solo fine, come genuinamente dichiarato dallo stesso direttore di gara, di richiamare la sua attenzione in relazione ad una decisione di gioco. Non può invece essere ritenuta degna di accoglimento la tesi della reclamante volta a riconoscere valore di attenuante al fatto che il calciatore abbia immediatamente abbandonato il terreno di gioco a seguito della notifica dell’espulsione, trattandosi - com’è evidente - di un comportamento obbligato del calciatore e non di un facoltà, e potendosi lo stesso tutt’al più considerare non come attenuante ma come assenza di circostanza aggravante. All’interno di tale quadro vi è infine da considerare, anche se la stessa non può rivestire specifica circostanza attenuante, il buon comportamento del calciatore il quale, a fine gara, si è recato dal direttore di gara per scusarsi del proprio illecito agire. Sanzione come da dispositivo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla FC Pecciolese ASD, riduce la squalifica inflitta dal GST al calciatore Remedi Alessandro al 07 aprile 2019. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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