C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 14/03/2019 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. VIRTUS FIRENZE avverso la decisione del G.S. provinciale che ha squalificato il calciatore Conti Mario fino al 06.05.2019, di cui al C.U. n. 36 del 06.02.2019 della delegazione provinciale di Firenze.

Reclamo della società U.S.D. VIRTUS FIRENZE avverso la decisione del G.S. provinciale che ha squalificato il calciatore Conti Mario fino al 06.05.2019, di cui al C.U. n. 36 del 06.02.2019 della delegazione provinciale di Firenze.

Con atto motivato e firmato dal Presidente, la società U.S.D. Virtus Firenze ha presentato reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore Conti Mario, squalificato fino al 06.05.2019, con comunicazione avvenuta sul C.U. n. 36 del 06.02.2019 Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: inviato oltre i termini art. 36 comma 2 C.G.S. La sanzione comminata al calciatore Conti Mario è stata resa nota con pubblicazione sul C.U. n. 36 del 06.02.2019, pertanto la stessa poteva essere impugnata entro il 13.02.2019. Il reclamo della società è stato inviato a mezzo posta ordinaria il giorno 21.02.2019, quindi con 8 (otto) giorni di ritardo. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.

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