C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 21/03/2019 – Delibera – Gara Falterona Alto Casentino – Bucinese (2-2) del 02.03.2019. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 36 del 06 marzo 2019 D.P. Arezzo. Reclama la Polisportiva Bucinese A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Arezzo:

Gara Falterona Alto Casentino – Bucinese (2-2) del 02.03.2019. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 36 del 06 marzo 2019 D.P. Arezzo. Reclama la Polisportiva Bucinese A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Arezzo:

“A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE BONCOMPAGNI ALESSANDRO (BUCINESE A.S.D.) A fine gara offendeva in più occasioni il D.G. sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante nel proprio gravame nega che sia stato il Boncompagni a pronunciare le frasi offensive. In particolare precisa che il D.G. a fine gara si era recato nello spogliatoio della Bucinese riferendo proprio al capitano che il medesimo doveva ritenersi ammonito per un episodio precedente, una volta che questi ne era uscito – sempre a detta della Reclamante - venivano effettivamente rivolte alcune frasi offensive all’indirizzo dell’Arbitro, cosicché lo stesso comunicava ad un dirigente della Bucinese che il capitano doveva ritenersi espulso ritenendolo reo delle ingiurie proferite. Alla luce dell’accaduto, a doccia ultimata, il Boncompagni si recava altresì nello spogliatoio arbitrale onde evidenziare la propria innocenza. La Società reclamante indica il nominativo di un altro calciatore cui sarebbero effettivamente da attribuire le offese pronunciate. Chiede l’annullamento della squalifica.

Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del gravame proposto, quest’ultimo rileva come probabilmente la decisione di attribuire le offese al calciatore Boncompagni Alessandro sia stata affrettata in quanto influenzata dalla situazione in cui si trovava. Tale ultima dichiarazione resa dal D.G., che ovviamente non poteva essere a disposizione del G.S.T. in quanto successiva, pone evidenti dubbi sulla effettiva responsabilità del calciatore in ordine all’addebito contestato e la Corte in applicazione del principio in dubio pro reo non può fare altro che revocare la sanzione impugnata. Lo stato degli atti non consente invece la riattribuzione della squalifica ad altro calciatore in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte l’indicazione del nominativo del reo avrebbe dovuto essere quantomeno accompagnata da una dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo il reclamo, revocando la squalifica inflitta dal G.S.T. e disponendo la riqualificazione con effetto immediato del calciatore Boncompagni Alessandro. Dispone non addebitarsi la relativa tassa.

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