C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 28/03/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società Piagge F.C.D. avverso la squalifica fino al 28/02/2019 inflitta dal G.S.T. al giocatore Chiarelli Silvio (C.U. n. 14 del 30/09/2010)

Oggetto: Reclamo della società Piagge F.C.D. avverso la squalifica fino al 28/02/2019 inflitta dal G.S.T. al giocatore Chiarelli Silvio (C.U. n. 14 del 30/09/2010)

Il G.S.T.T. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Chiarelli per il comportamento assunto durante l’incontro esterno contro la Società Malmantile disputatosi in data 24/02/2019: “Espulso per contegno irriguardoso nei confronti del D.G. , avvicinandosi allo stesso sino a toccargli volontariamente la fronte ed il naso col proprio volto e pestandogli involontariamente il piede, senza provocare dolore alcuno all'Arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. L’impugnante, pur non contestando la dinamica dei fatti, segnala che la scomposta reazione del calciatore, oggettivamente esecrabile, sarebbe esclusivamente originata dalla preoccupazione per l'infortunio di un compagno colpito alla testa. Inoltre al leggerissimo contatto con la testa del D.G., non potrebbe in nessun modo essere attribuito alcun significato minaccioso o lesivo trattandosi di mero sfioramento che non solo non avrebbe causato dolore ma nemmeno un minimo indietreggiamento. Il “pestone” con il piede, per come specificato dallo stesso arbitro e contestato dal G.S.T., sarebbe avvenuto in modo del tutto casuale ed involontario. A dimostrazione della assenza di qualsiasi elemento di violenza, anche solo potenziale, la reclamante sottolinea il fatto che il giocatore, nel corso della condotta illecita, non avrebbe nemmeno proferito frasi ingiuriose o irriguardose. Stigmatizzando l’afflittività della sanzione la società contesta il quantum e, riportando alcuni precedenti decisioni della Giustizia Sportiva, insiste per la riduzione della sanzione comminata All'udienza del 22 marzo 2019, il legale della società, avuta lettura del supplemento redatto dall'arbitro, si riportava al reclamo illustrandone ancora gli elementi chiave. Il reclamo è fondato e deve essere parzialmente accolto. Preliminarmente deve osservarsi che la Giurisprudenza riportata risulta inconferente. Nonostante alcuni errori di battitura abbiano reso difficile il reperimento delle decisioni (Rimedi/Remedi e Bequiraj/ Beqiraj) si è appurato che esse promanavano da deliberazioni adottate in primo grado e non impugnate (quindi non in grado di creare consolidati orientamenti giurisprudenziali in quanto non verificate dal secondo grado). Risulta chiaro che le società non hanno alcun interesse a proporre gravami avverso decisioni macroscopicamente inadeguate perché in tal modo impediscono alle Corti Sportive di Appello l'esercizio della Reformatio in Pejus per la corretta parametrazione delle sanzioni non correttamente commisurate in difetto. Non è nemmeno possibile il raffronto tra decisioni Sportive adottate in ambito dilettantistico e quelle adottate nel mondo dei professionisti che da sempre adottano parametri di riferimento totalmente diversi essendo costretti a contemperare problematiche di notevole portata economica quasi inesistenti nella L.N.D.. Per quanto attiene agli atti del fascicolo il rapporto di gara è preciso, nel descrivere la condotta indubbiamente intimidatrice del giocatore che non può essere in alcun modo classificata come mera protesta. Inoltre nel supplemento, atto istruttorio espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale al fine di meglio interpretare quanto contenuto nel rapporto di gara, il D.G. conferma quanto precedentemente descritto dettagliando la condotta aggressiva (ma non ingiuriosa o irriguardosa) del giocatore. Occorre però rilevare, in punto di congruità della squalifica, che l'ingiustificabile comportamento del calciatore sembra essersi concretizzato in una condotta certamente minacciosa ma oggettivamente senza qualsivoglia conseguenza fisica; lo stesso D.G. ha correttamente stigmatizzato il comportamento aggressivo senza però mai lamentare nemmeno un minimo dolore conseguente ai due contatti (piede e fronte) subiti dal Chiarelli. Non vi è dubbio che il giocatore abbia nella sua corsa raggiunto il D.G. per poi toccarlo con la fronte e venire involontariamente a contatto con il suo piede tuttavia non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle stesse dichiarazioni arbitrali, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Chiarelli Silvio fino al 28/05/2019 anziché fino al 28/07/2019. Dispone la restituzione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it