C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 02/04/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo della ASD Il Rotino avverso la decisione del GST perdita della gara disputata in data 23/03/2019 contro la Società La Sorba Casciano con il punteggio 0-6 nonché l’ammenda di € 400,00 (C.U. n. 57 del 28/03/2019)

Oggetto: Reclamo della ASD Il Rotino avverso la decisione del GST perdita della gara disputata in data 23/03/2019 contro la Società La Sorba Casciano con il punteggio 0-6 nonché l'ammenda di € 400,00 (C.U. n. 57 del 28/03/2019)

 Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe, contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla competizione disputata contro la società La Sorba Casciano in data 23/03/2019 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: “RECLAMO DELLA A.S.D. IL ROTINO AVVERSO REGOLARITA' GARA IL ROTINO/LA SORBA CASCIANO DEL 23.3.2019 (sospesa al 17' del s.t. sul risultato di 0-1). L'A.S.D. Il Rotino ha preannunciato reclamo in data 25.3.2019 avverso la regolarità della gara Il Rotino/La Sorba Casciano del 23.3.20196 relativa al Campionato Under 21 Regionale di Calcio a cinque - Finale di Play Off. Il reclamo però deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi nei termini previsti. E' noto che, ogni anno, per consentire la rapidità temporale delle gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della L.N.D. è adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva''. Per la stagione sportiva 2018/2019 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 16/A del 4 dicembre 2018. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo Territoriale disposto che: ''gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29 n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo''. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dalla A.S.D. Il Rotino di Livorno, dispone addebitarsi la tassa e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali rileva che la gara e' stata sospesa al 17' del s.t. avendo l'A.S.D. Il Rotino rinunciato al proseguimento della stessa: P.Q.M. -visto l'art. 53 nn.1 - 2 e 7 delle N.O.I.F.; -infligge all'A.S.D. Il Rotino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonche' l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00) in quanto rinuncia effettuata nelle fasi successive al Campionato.”. Nell'impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Il Rotino eccepisce che la gara si sarebbe svolta senza il rispetto dei minimi canoni di sicurezza, con zone promiscue che, anche grazie a cancelli divisori lasciati aperti, mettevano in contatto tifoserie ed atleti. A tal proposito allega certificato medico (del pronto soccorso in codice verde) di un giocatore che riferisce “aggressione in campo” e “trauma distrattivo” con una prognosi di giorni tre. Il clima di intimidazione e la mancanza di sicurezza per gli atleti avrebbe dunque indotto la società a decidere di non riprendere il gioco. Inoltre il D.G. avrebbe ambiguamente fischiato tre volte inducendo gli atleti a ritenere terminata la gara e allega una decisione del Giudice sportivo del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta nel quale viene accolto un analogo reclamo in quanto l'arbitro ammette di avere fischiato la fine della gara prima di tentare di riprenderla. Il reclamo non può essere accolto. La reclamante non avanza alcuna censura nei confronti della corretta decisione del G.S.T. che rileva l'intempestività della proposizione del reclamo; come si è detto la gara è del 23 marzo 2019 e, nonostante la normativa imponga il deposito del reclamo entro le ore 24 del giorno successivo (cioè il 24 marzo), tale atto veniva inviato, via fax, solo alle ore 21,53 del 25 marzo 2019. Peraltro, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, nella mera forma del “preannuncio di reclamo”, privo di qualsiasi forma di motivazione e senza l'attestazione dell'invio dell'atto alla controparte. L'art. 46 C.G.S., titolato “Norme procedurali”, al primo comma recita “[...]La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.” Tale norma deve essere dunque coordinata con la tempistica dettata dal C.U. n. 16/A correttamente richiamato nella parte motiva della decisione impugnata. Orbene, non solo non sono stati rispettati i tempi stabiliti dalla normativa ma nessuno di questi adempimenti obbligatori risulta essere stato assolto nel reclamo avanzato davanti al G.S.T.; ovviamente nemmeno nel presente reclamo viene contestata la motivazione della decisione assunta ma la reclamante si limita a “recuperare” le formalità non assolte nella prima impugnazione (motivazione, tempistica e instaurazione del contraddittorio) senza però poter incidere sulla correttezza intrinseca della sanzione irrogata dal primo Giudice. Il richiamato art. 53 delle Norme Organizzative Interne Federali, titolato “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato” stabilisce che “Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, [...]” E ancora al punto 7: “Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.”.

Il Giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha dunque correttamente inquadrato la fattispecie adottando, sulla scorta del contenuto del rapporto arbitrale, la corretta decisione ampiamente motivata. Anche in punto di quantificazione delle sanzioni irrogate deve rilevarsi l'assoluta congruità delle medesime in linea con provvedimenti disciplinari adottati dalla Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe. In ogni caso la Corte riteneva opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio e decideva pertanto di sentire per le vie brevi il D.G. che smentiva, anche nel merito, la ricostruzione fornita come peraltro già trascritto nel rapporto di gara. Un calciatore subiva una leggera spinta da parte di un sostenitore della squadra locale entrato indebitamente in campo ma veniva indotto da un dirigente a buttarsi a terra dolorante con una condotta certamente non sportiva. Successivamente, alla notifica del secondo giallo in ragione del fallo commesso, l'atleta avrebbe cercato di raggiungere in tribuna l'assalitore seguito da parte della propria squadra che cercava di fermarlo. Il D.G. mandava negli spogliatoi le squadre ma chiamava i capitani e spiegava che, una volta calmati gli animi, il gioco sarebbe ripreso ricevendo una dichiarazione scritta di indisponibilità da parte della sola squadra reclamante che eccepiva unicamente l'isolato e tenue episodio citato. L'arbitro spiega inoltre che fischiava diverse volte al solo fine di richiamare gli atleti che avevano lasciato il campo di gara. La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consentirebbe pertanto, anche laddove tale opportunità fosse consentita da impugnazioni correttamente istruite (non è certamente questo il caso) alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito che deve esclusivamente evidenziare la corretta valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale la cui decisione, ampiamente motivata, deve essere pertanto confermata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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