C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Gara Argentario – San Quirico (1-1) del 10 marzo 2019. Campionato Prima Categoria.In C.U. n. 56 del 14 marzo 2019 C.R. Toscana.

Gara Argentario – San Quirico (1-1) del 10 marzo 2019. Campionato Prima Categoria.In C.U. n. 56 del 14 marzo 2019 C.R. Toscana.

Reclama la S.S.D. Argentario avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 650,00 (ARGENTARIO) Per avere, due propri sostenitori, al momento in cui il D.G. si dirigeva verso l’uscita, bloccato fisicamente l’arbitro per circa un minuto. Nel contempo rivolgevano allo stesso parole offensive”. La Società reclamante sostiene che gli addebiti contestati siano in realtà da ricondurre ad un atteggiamento goliardico e scherzoso da parte dei propri sostenitori, i quali tutte le domeniche sono soliti fermarsi fuori del piccolo bar del campo sportivo aspettando i giocatori della squadra ospite ovvero, come in questo caso, anche l’Arbitro con il solo intento di socializzare e fare quattro risate. Alla luce di ciò chiede che venga riconsiderata la sanzione comminata. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma che gli sono state rivolte da parte di due sostenitori frasi offensive ed irriguardose, tuttavia lo stesso evidenzia come il tutto sia effettivamente avvenuto con tono goliardico senza alcuna intenzione di provocare un danno fisico, da parte dell’Arbitro non viene invece precisato alcunché in ordine al supposto blocco fisico contestato dal G.S.T.. Quanto riferito dal D.G. nel supplemento reso a questa Corte consente di ricondurre gli accadimenti de quibus in un alveo più contenuto. Infatti, lo stesso D.G. conferma sostanzialmente il contesto goliardico e scherzoso rappresentato dalla Reclamante ed anche la circostanza che il D.G. possa essere stato eventualmente bloccato, ma sul punto – giova ripetere – quest’ultimo nulla conferma in sede di supplemento, deve essere valutata nell’ambito del contesto appena descritto. Pertanto, ancorché le frasi rivolte al D.G. siano senz’altro da censurare e sanzionare, tuttavia l’ammenda inflitta dal G.S.T. appare eccessiva in ordine ai fatti in concreto verificatisi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione assunta dal G.S.T. riduce l’ammenda ad €.400,00 (quattrocento/00). Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it