C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n.42 del 27.02.2019 Reclamo in proprio del calciatore Nacchia Luca avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca per 6 gare.

Oggetto: C.U. n.42 del 27.02.2019 Reclamo in proprio del calciatore Nacchia Luca avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca per 6 gare.

Con tempestivo reclamo il calciatore Luca Nacchia impugna il provvedimento con il quale il G.S. Luca lo ha squalificato per complessive 6 gare, con la seguente motivazione: ‘espulso per aver offeso il D.g. ostacolava lo stesso tenendogli le braccia al fine di impedirgli di estrarre il cartellino rosso, senza procuragli dolore’. Con il gravame il calciatore lamenta l’eccessività della sanzione inflitta, sostenendo l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell’art. 19, comma 4, lett. b) CGS alla fattispecie in esame. Evidenzia in punto di fatto che l’arbitro ha erroneamente ritenuto di essere destinatario delle frasi pronunciate dal medesimo calciatore, in ragione delle quali è stato dunque ingiustamente espulso, frasi comunque non offensive. Nega inoltre di essere la persona che avrebbe impedito al direttore di gara di estrarre il cartellino rosso. Ritiene pertanto la sanzione inflitta eccessiva rispetto ai fatti, tenuto conto peraltro dell’errata interpretazione dell’evento da parte del direttore di gara e l’assenza di precedenti specifici in capo al calciatore. Chiede quindi una riduzione della sanzione inflitta e, in via istruttoria, di essere ascoltato dalla Corte. Tale ultima istanza ha poi trovato sfogo all’udienza del 29 marzo 2019, ove il calciatore, rappresentato dal proprio legale di fiducia, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito il contenuto del reclamo precisando che la frase di protesta non era indirizzata al direttore di gara, ma ad un avversario, e che il gesto di trattenere le mani del d.g. non è stato da lui compiuto, insistendo per la riduzione della sanzione. Terminata l’udienza, la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per discutere il reclamo, a seguito della quale, addotta la seguente decisione. Il reclamo è infondato. Le risultanze istruttorie, anche all’esito dell’integrazione richiesta dalla Corte, cristallizzano la responsabilità del giocatore per aver pronunciato all’arbitro una chiara ed inequivocabile espressione dal contenuto irriguardoso. Vi è inoltre da considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, le dichiarazioni arbitrali sono tutte convergenti nell’individuare - con chiarezza, precisione e dubbio alcuno – il Nacchia come la persona che ha ostacolato, seppur temporaneamente e comunque senza violenza, il direttore di gara al momento di estrarre il cartellino rosso. Nessun riscontro in atti vi è sul fatto che la responsabilità di tale gesto fosse da addebitare ad un altro calciatore (Serafini), né del resto vi è riscontro sul fatto che la frase irriguardosa pronunciata dal calciatore avesse di mira un avversario e non il direttore di gara. La sanzione risulta pertanto correttamente calibrata dal Giudice di prime cure in ragione dell’applicazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 4, letta. a) e dell’art.19, comma 4, lett. d), CGS, norme ritenute applicabili dal Collegio alle fattispecie in esame, trattandosi di comportamenti distinti riferibili a contesti anche temporalmente diversi, per i quali non si ritiene applicarsi il principio della continuazione. Irrilevante appare infine il richiamo ai fini della richiesta di riduzione del fatto che il calciatore non abbia precedenti specifici, potendo tale circostanza, come più volte ricordato dalla Corte, valere non come attenuante ma come assenza di circostanza aggravante. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dal calciatore Nacchia Luca e conferma il provvedimento impugnato. Ordina l’addebito della tassa di reclamo.

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