C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società G.S. Fratres Perignano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al massaggiatore Pardini Nicola fino al 11/04/2019 e l’inibizione al dirigente Frosini Venierio fino al 11/04/2019 nonché avverso l’ammenda di Euro 750,00 ( C.U. n. 56 del 14.03.2019).

Oggetto: Reclamo della società G.S. Fratres Perignano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al massaggiatore Pardini Nicola fino al 11/04/2019 e l'inibizione al dirigente Frosini Venierio fino al 11/04/2019 nonché avverso l'ammenda di Euro 750,00 ( C.U. n. 56 del 14.03.2019).

 I fatti traggono origine dall'incontro casalingo disputato, in data 10 marzo 2019, tra la società reclamante e la società Audace Galluzzo. Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame i reclami relativi alle sanzioni irrogate al massaggiatore Pardini Nicola e al dirigente Frosini Venierio in quanto non reclamabili ex art. 45 C.G.S.. La citata norma, titolata Sanzioni, recita al comma 3 “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese” Quanto poi alla residua ammenda la società G.S. Fratres Perignano, con rituale e tempestivo gravame adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. che così motivava: Ammenda di Euro 750,00: “Per contegno minaccioso verso la terna gara. Per lancio di sputi che raggiungevano un A.A.. Per cancello di accesso al recinto spogliatoi aperto e privo dell'apposita chiusura. Per reiterata presenza di persona non indicata in distinta nel recinto spogliatoi. Per recinzione delimitante il terreno di gioco non ermeticamente bloccata tanto da poter consentire al pubblico di accedere alla zona spogliatoi.”. L’impugnante, contestando nel reclamo i fatti, eccepisce che il Sig Claudio Bellandi, Commissario di Campo, si sarebbe presentato, senza esibire alcun documento, assumendo fin dal primo momento un atteggiamento “autoritario e provocatorio”. La richiesta avanzata dal medesimo di chiudere gli accessi sarebbe stata immediatamente eseguita ad eccezione di un piccolo cancello apribile solo dall'interno che sarebbe servito come via di fuga in caso di emergenze. Tale ritardo avrebbe acuito la reazione verbale del Commissario di Campo che avrebbe risposto: “Oggi qui comando io e fate quello che dico io”. Nonostante ciò il cancello sarebbe stato chiuso ma la reazione del Frosini avrebbe irritato il Bellandi che, dopo aver disturbato più volte la terna arbitrale impegnata in una difficile partita, avrebbe pattugliato l'impianto trovando una apertura nella recinzione (lasciata da alcuni operai che stavano eseguendo lavori) che, segnalata, veniva prontamente richiusa. Anche le forze dell'ordine intervenute, su esplicita richiesta, avrebbero espresso perplessità sottolineando che non sussisteva alcun pericolo per la terna arbitrale che effettivamente lasciava il Campo senza alcun problema; pertanto la società, evidenziando che le contestazioni alla terna sarebbero promanate solo da poche persone, conclude chiedendo la riduzione dell'ammenda irrogata. Il reclamo non può essere accolto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del Commissario di Campo inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante nell'atto di impugnazione; il medesimo nella risposta respinge in toto le tesi difensive ipotizzate e conferma integralmente il contenuto dell'originario rapporto. Infatti, per quanto attiene alla mancata esibizione del tesserino, precisa che nessuno lo aveva mai richiesto e afferma che, contrariamente a quanto dedotto nel reclamo, sarebbe stato il Sig. Frosini ad assumere un atteggiamento poco rispettoso e conciliante. Non vi è dunque alcuno “spazio”, sulle dichiarazioni univoche e convergenti del Commissario di Campo, per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla presunta inesistenza delle contestazioni da questi avanzate. In effetti, anche nello stesso reclamo, alcune delle obiezioni inserite nella parte motiva del G.S.T. vengono solo parzialmente ridimensionate o nemmeno contestate come nel caso delle minacce e degli sputi diretti verso l'Assistente Arbitrale. La categoricità delle affermazioni sopra riportate non consente alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito che deve evidenziare l'assoluta correttezza della valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale e la congruità dell'ammenda irrogata che deve essere pertanto confermata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile i reclami per quanto attiene alla posizione dei tesserati Frosini Venerio e Pardini Nicola e respinge nel resto il reclamo disponendo l'incameramento della relativa tassa

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