C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo del calciatore Pecchia Alessandro avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca fino al 27.04.2020 (un anno).

Reclamo del calciatore Pecchia Alessandro avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca fino al 27.04.2020 (un anno).

Con tempestivo reclamo il calciatore Pecchia Alessandro impugna il provvedimento con il quale il G.S. Lucca ha inflitto al medesimo la squalifica fino al 27 febbraio 2020 (un anno), con la seguente motivazione: ‘Espulso dalla panchina per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., alla vista del cartellino rosso si rifiutava in un primo momento di uscire dal terreno di gioco, cosa che faceva dopo circa un minuto, abbandonando molto lentamente. A fine partita entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale aprendo la porta con violenza urlando e sbattendo i pugni sul tavolo più volte. Al tentativo del D.G. di aprire la porta veniva chiusa più volte dal calciatore uscendo dopo vari tentativi, minacciandolo di uscire sul piazzale. Alle urla accorrevano i dirigenti e avversari che dopo diversi minuti riuscivano a far rientrare il calciatore nel proprio spogliatoio. Al momento di abbandonare l’impianto il D.G. si accorgeva che il calciatore lo seguiva in auto da lontano, tanto che riusciva a sganciarsi dall’inseguimento all’altezza di Massa Macinaia’. Con il gravame il calciatore lamenta l’eccessività della sanzione inflitta, evidenziando di essere stato ingiustamente espulso dal campo di giuoco, di non aver offeso o minacciato il direttore di gara, ma di aver tentato di ottenere da quest’ultimo le motivazioni dell’espulsione. Evidenzia inoltre che il proprio comportamento non si è stato concretizzato in atteggiamenti di violenza, e che non risponde a verità che lo stesso abbia ostacolato l’uscita al direttore di gara, il quale ha invece tenuto un atteggiamento ostile e supponente non rendendosi disponibile ad ascoltare le rimostranze esposte relativamente all’ingiusta espulsione subita. Nega altresì di aver inseguito il direttore di gara, ritenendo detta ricostruzione diffamatoria, evidenziando al riguardo che al termine della gara lo stesso si è recato a lavoro, essendo di turno, ove vi ha fatto ingresso alle ore 18,30, come da cartellino elettronico che produce. Chiede infine la riduzione della sanzione inflitta; in via istruttoria produce dichiarazione testimoniale a firma Giacomo Bernardi, chiedendo di essere ascoltato dalla Corte. Tale ultima istanza ha poi trovato sfogo all’udienza del 29 marzo 2019, ove il legale del calciatore, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito alla Corte le ragioni ed i motivi di doglianza, negando, in particolare, che il calciatore al termine della partita abbia inseguito con la propria auto il direttore di gara. Terminata l’udienza, la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per discutere il reclamo, a seguito della quale, addotta la seguente decisione. L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato trova conferma nelle risultanze istruttorie versate in atti (art. 35 CGS), che appaiono tutte, anche in ragione del carattere fidefacente loro riconosciuto dalla normativa federale, chiare precise e concordanti nel cristallizzare la responsabilità del calciatore in relazione agli addebiti contestati. Ciò vale sicuramente per quanto avvenuto presso l’impianto sportivo, ove il comportamento del Pecchia ha assunto toni fortemente polemici e minacciosi nei confronti del direttore di gara, finendo poi gli stessi per trovare sfogo in atteggiamenti di aggressività del tutto ingiustificata (anche se mai concretizzatesi direttamente verso la persona dell’arbitro), tali da richiedere l’intervento di alcuni compagni di squadra affinché il Pecchia desistesse dal proprio atteggiamento. Nessun valenza probatoria può essere attribuita al contenuto della dichiarazione allegata dal ricorrente a supporto delle proprie ragioni di contestazione, posto che nel presente giudizio non possono trovare ingresso dichiarazioni di terzi che vertono sui fatti in esame. Occorre rammentare infatti che la prova testimoniale, seppur riprodotta in uno scritto, non è ammessa nel procedimento disciplinare sportivo, potendo trovare invero la stessa un’eccezione nel solo caso di procedimento per illecito. Discorso diverso merita invece la questione riguardante il presunto inseguimento, su cui mancano in atti riscontri a carattere oggettivo e una precisa ricostruzione della condotta del giocatore che fosse obbiettivamente finalizzata anche solo a suggestionare il direttore di gara.

Non può infatti essere ritenuto tale un inseguimento effettuato ‘da lontano’ come indicato dal direttore di gara in sede di prima refertazione, ritenuto peraltro che il calciatore ha documentato di recarsi al posto di lavoro e di avervi fatto ingresso in orario compatibile con quello di fine gara. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da Alessandro Pecchia, riduce la squalifica inflitta dal GST al 27.12.2019. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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