C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. San Polo che impugna il provvedimento con il quale il G.S.T della Toscana ha squalificato, per tre giornate, il Calciatore Cianferoni Leonardo. (C.U. n. 57 del 21.3.2019)

Reclamo proposto dall’A.S.D. San Polo che impugna il provvedimento con il quale il G.S.T della Toscana ha squalificato, per tre giornate, il Calciatore Cianferoni Leonardo. (C.U. n. 57 del 21.3.2019)

L’ A.S.D. San Polo impugna il provvedimento indicato in premessa con l’affermare che l’Arbitro della gara non è stato all’altezza delle situazione non avendo contenuto il gioco violento e antiregolamentare posto in essere dai Calciatori della squadra avversaria in varie occasioni. In uno dei numerosi episodi occorsi, il Calciatore Cianferoni, allorchè si apprestava a calciare un calcio di rigore, veniva accerchiato da alcuni avversari e colpito con la mano sulla nuca da parte di uno di essi, reagendo il Cianferoni gli si avvicinava faccia a faccia senza colpirlo ma l’avversario si gettava a terra, simulando uno scontro. Il D.G. sbagliando, secondo la reclamante, lo espelleva con ciò inducendo il G.S.T. ad assumere il conseguente provvedimento disciplinare con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Senza formulare alcuna richiesta conclusiva la Società San Polo richiama la propria correttezza sportiva. In fase istruttoria questa Corte ha chiesto chiarimenti al D.G. il quale ha affermato di avere visto il Cianferoni colpire l’avversario con una testata e che il calciatore a fine gara si è con lui scusato per l’accaduto. La dichiarazione resa dall’Arbitro con il supplemento, costituente parte integrante degli atti ufficiali della gara, smentisce – stante la particolare valenza probatoria di essi – la tesi difensiva della società. Per cui il provvedimento impugnato deve essere esaminato sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata. Si osserva in proposito che il G.S,T. ha applicato la sanzione nel suo minimo edittale (art.19 c.4 lettera b del C.G.S.) per cui la decisione deve essere confermata. P.Q.M. la C.S.A.T. respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa.

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