C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Gara Virtus Biancoazzurra – Olimpic Sansovino (1-3) del 30 marzo 2019. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 44 del 03 aprile 2019 C.R. Toscana.

Gara Virtus Biancoazzurra – Olimpic Sansovino (1-3) del 30 marzo 2019. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 44 del 03 aprile 2019 C.R. Toscana.

Reclama la A.S.D. Virtus Biancoazzurra avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Siena: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 700,00 (VIRTUS BIANCOAZZURRA) Un tifoso isolato che si trovava dietro la recinzione a bordo campo, rivolgeva minacce di morte oltre a gravi offese a sfondo razziale ad un giocatore dell’Olimpic Sansovino. Il tifoso si arrampicava e scavalcava il recinto di gioco, piegando e danneggiando la recinzione, tentando di dirigersi velocemente verso il calciatore. L’intento non si realizzava in quanto il tifoso veniva bloccato e fermato da altri tifosi e immediatamente allontanato dal campo di gioco. Inoltre durante tutto lo svolgimento della gara, il D.G. notava che il custode, dirigenti e alcuni giocatori entravano più di una volta e senza chiedere alcun permesso nel suo spogliatoio, nonostante questo fosse chiuso a chiave. Alla richiesta di spiegazioni da parte del DG, rispondevano in modo insoddisfacente (“nello spogliatoio dell’arbitro ci stanno le chiavi degli atri spogliatoi e abbiamo necessità di prenderle”).” “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE STANGHINI FRANCESCO (VIRTUS BIANCOAZZURRA) Condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario a cui dava un calcio sul polpaccio utilizzando i tacchetti. Dopo l’espulsione scherniva il DG con frasi gravemente offensive e minacciando di attenderlo a fine gara.” In merito alla ammenda la Società reclamante non nega l’episodio contestato, tuttavia precisa che si sarebbe trattato di un singolo spettatore il quale si attaccava alla rete di recinzione senza mai però scavalcarla. Sul punto evidenzia inoltre come la gran parte degli altri sostenitori si sia prontamente adoperata per fermare ed allontanare dall’impianto il suddetto tifoso. Circa l’accesso allo spogliatoio arbitrale da parte del custode e dei propri dirigenti, pur confermando che ciò sia effettivamente avvenuto in quanto tale spogliatoio conterrebbe al proprio interno la bacheca con le chiavi di tutti gli altri spogliatoi, tuttavia rileva che il D.G. sarebbe stato avvisato di tale problematica al proprio arrivo e lo stesso non avrebbe manifestato alcuna contrarietà. In merito alla squalifica del proprio calciatore la Società reclamante argomenta che le offese all’Arbitro sarebbero derivate dallo stato di frustrazione susseguente l’espulsione. Per l’effetto, previa richiesta di audizione in sede di esame del ricorso, chiede una riduzione sia dell’ammenda che della squalifica. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma integralmente quanto scritto nel rapporto di gara in ordine alla condotta del calciatore, circa l’ammenda invece conferma sia il tempestivo intervento degli altri tifosi sia la circostanza che il che un dirigente locale gli aveva effettivamente manifestato la necessità di accedere allo spogliatoio arbitrale, tuttavia il D.G. aveva inteso che tale situazione avrebbe dovuto limitarsi al pre-gara. Alla riunione della Corte del 19 aprile 2019 veniva ascoltata, così come richiesto nel gravame, la Società in persona del Presidente, il quale, riportandosi al reclamo, produce anche un comunicato antiviolenza che viene letto prima di ogni gara a testimonianza dello spirito che connota la propria Società. Ribadisce la necessità di accedere allo spogliatoio arbitrale per i motivi già esposti. Per quanto riguarda infine il calciatore riferisce che il comportamento scorretto nei confronti dell’avversario sarebbe stato in reazione ad un pugno subito e sfuggito all’attenzione dell’Arbitro. Per quanto riguarda l’ammenda il Collegio ritiene che negli atti si rinvengano giusti motivi per una riduzione della stessa.

Innanzitutto la condotta in esame, pur grave e censurabile, è stata posta in essere da un soggetto singolo ed anzi molti degli altri sostenitori si sono attivati tempestivamente per fermarlo ed allontanarlo, configurando così una circostanza attenuante prevista dall’art. 13 comma 2 C.G.S. e comunque tale condotta non si è – di fatto – concretata in una vera e propria invasione di campo. Infine per quanto riguarda l’accesso allo spogliatoio arbitrale, pur contestato dal G.S.T., il Collegio ritiene che non possa aver rilievo nella determinazione della sanzione, infatti risulta pacifico che il D.G. fosse stato effettivamente edotto di tale necessità senza opporvisi e vi sia stato un fraintendimento solo in ordine a quando i dirigenti ed il custode avrebbero potuto accedere (il D.G. aveva inteso solo nel pre-gara), d’altra parte la presenza del quadro di tutte le chiavi all’interno dello spogliatoio arbitrale, deve far ritenere presumibile, specie in un contesto come quello giovanile e dilettantistico dove è possibile che nel medesimo impianto si svolgano contestualmente anche più gare, che l’accesso non potesse ritenersi contingentato ad un ristretto ambito temporale. Per quanto riguarda la squalifica del calciatore il Collegio ritiene invece che non vi siano elementi per una riduzione della sanzione. La condotta contestata risulta in sostanza pacificamente ammessa, sia in ordine alla violenza nei confronti dell’avversario che alle frasi proferite all’indirizzo dell’Arbitro, e la supposta provocazione, rappresentata dal pugno che lo Stanghini avrebbe subito e sfuggito all’attenzione del D.G., non ha alcun rilievo al fine di determinare un’attenuazione della sanzione, che peraltro, così come quantificata dal G.S.T., risulta conforme al dettato normativo nonché ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte con riferimento a casi simili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad €.350,00 (trecentocinquanta/00), mentre conferma la squalifica inflitta al calciatore Stanghini Francesco. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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